Mercoledì, 10 Gennaio 2024 16:38

Obbligo di registrazione UDI – dispositivi medici (Impianti, membrane ecc.) entro il 15 Gennaio 2024

Informiamo che sulla base del Decreto Legislativo 137/2022 Art. 15 e del Decreto Ministero Salute 1105/2023, che a loro volta riprendono i contenuti del Regolamento UE 2017/745 relativo ai dispositivi medici, è fatto obbligo agli Odontoiatri di provvedere alla registrazione e conservazione dell’UDI relativamente agli impianti osteointegrati, membrane non riassorbibili (Classe 2B) e materiali sostitutivi/osteoconduttivi dell’osso, membrane riassorbibili (Classe 3) entro la data del 15 Gennaio 2024.

Si rammenta, altresì, che l’inosservanza a quanto sopra comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria (a partire da € 4.000,00) come da Art. 27, comma 30, del Decreto Legislativo 137/2022.

La FNOMCeO, a firma del Presidente CAO Nazionale Dr. Raffaele Iandolo,  ha fornito informativa più dettagliata con le circolari in allegato

Link Ministero della Salute: Il sistema di identificazione unica del dispositivo (salute.gov.it)

Torna su