ECM

Cos'è l'ECM

L’ECM è il processo attraverso il quale il professionista della salute si mantiene aggiornato per rispondere ai bisogni dei pazienti, alle esigenze del Servizio sanitario e al proprio sviluppo  professionale.

La formazione continua in medicina comprende l’acquisizione di nuove conoscenze, abilità e attitudini utili a una pratica competente ed esperta.

I professionisti sanitari hanno l'obbligo deontologico di mettere in pratica le nuove conoscenze e competenze per offrire un'assistenza qualitativamente utile. Prendersi, quindi, cura dei propri pazienti con competenze aggiornate, senza conflitti di interesse, in modo da poter essere un buon professionista della sanità.

L’avvio del Programma nazionale di ECM nel 2002, in base al DLgs 502/1992 integrato dal DLgs 229/1999 che avevano istituito l’obbligo della formazione continua per i professionisti della sanità, ha rappresentato un forte messaggio nel mondo della sanità. La nuova fase dell’ECM contiene molte novità e si presenta quale strumento per progettare un moderno approccio allo sviluppo e al monitoraggio delle competenze individuali.

Dal 1 gennaio 2008, con l’entrata in vigore della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, la gestione amministrativa del programma di ECM ed il supporto alla Commissione Nazionale per la Formazione Continua, fino ad oggi competenze del Ministero della salute, sono stati trasferiti all’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas).

L’Accordo Stato Regioni del 1° agosto 2007 che definisce il Riordino del Programma di Formazione Continua in Medicina e stabilisce la nuova organizzazione e le nuove regole per la Governance del sistema Ecm del triennio 2008-2010, individua infatti nell’Agenzia la "casa comune" a livello nazionale, in cui collocare la Commissione nazionale e gli organismi che la corredano.

Normativa Nazionale

Normativa

  • Ministero della Salute - Il sistema di accreditamento eventi e PFA è stato trasferito dal sito del Ministero della Salute a quello dell'Agenzia Nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS). Gli utenti (Organizzatori e Referee) del sistema ECM possono accedervi e utilizzare le stesse funzioni che avevano a loro disposizione sul sito del Ministero della Salute, accedendo alla sezione "accreditamento eventi"  e fornendo le loro credenziali di accesso.
  • Definizione assetto organizzativo e funzionale del sistema regionale ECM. Istituzione elenco regionale soggetti accreditati (Provider regionali) e attivazione avviso per accreditamento degli stessi. Approvazione obbiettivi regionali 2005. D.G.R. 11.02.2005 n. 146
  • Definizione assetto organizzativo e funzionale del sistema regionale ECM. Istituzione soggetti accreditati (Provider regionali) e attivazione avviso per accreditamento degli stessi. Approvazione obbiettivi formativi regionali 2005, BURL Parte II del 6.4.2005 n. 146
  • Accordo  tra Governo, Regioni e Provincie Autonome di Trento e Bolzano sul documento LA FORMAZIONE CONTINUA NEL SETTORE "SALUTE" 2 Febbraio 2017
  • La FNOMCeO con comunicazione n.40, ha inoltrato il Manuale ECM in vigore dal Gennaio 2019
  • Pubblichiamo l'ABC sull'ECM: domande e risposte dal Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario

Informazioni pratiche e Domande frequenti

Ecco alcune indicazioni pratiche per tenere sotto controllo la propria posizione ECM:

  • Se non lo si è già fatto, è necessario che il professionista si registri sul sito cogeaps.it che gestisce l'anagrafica dei crediti ECM dei sanitari italiani.
  • Nella fase di registrazione è necessario selezionare che la propria Federazione di appartenenza è la FNOMCeO (Federazione Nazionale Ordini Medici Chirurghi e Odontoiatri).
  • Una volta effettuata la registrazione, è necessario completare i dati della propria anagrafica indicando anche l'attività professionale esercitata e la disciplina. Ciò serve a COGEAPS per calcolare l'esatto debito formativo cui il professionista è tenuto.
  • Il professionista troverà l'elenco degli eventi ECM a cui ha partecipato ed i crediti che ha accumulato. È importante ricordare che chi organizza gli eventi ha 90 giorni di tempo per mandare i dati al COGEAPS. Questo significa che è normale una latenza di almeno tre mesi nell'aggiornamento dei dati. Addirittura i corsi ECM online (FAD) hanno un ritardo nella registrazione ancora maggiore perché l'organizzatore manda i dati al COGEAPS solo alla chiusura dell'evento online.
  • In conseguenza di quanto sopra, se ad esempio il professionista frequenta dei corsi ECM nel mese di dicembre 2018 li vedrà comparire nella propria scheda COGEAPS non prima del mese di aprile 2019.
  • È comunque consigliato a tutti i professionisti di conservare gli attestati al termine di ogni evento formativo frequentato. Perché se per qualche disguido il COGEAPS non riceve i dati da parte dell'organizzatore dell'evento, il professionista potrà comunque chiederne la registrazione esibendo l'attestato posseduto.
  • Per qualunque informazione sulla propria posizione ECM risultante dall'anagrafica, il professionista può rivolgersi al front-office del COGEAPS, contattabile telefonicamente o via email ai recapiti indicati sul sito.

Deducibilità dei costi per l'ECM

L'art. 9 della Legge 22/05/2017 n. 81 ha reso integralmente deducibili, entro il limite massimo annuo di 10.000 euro, le spese sostenute per l'iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale, nonché le spese di iscrizione a convegni e congressi, comprese quelle di viaggio e di soggiorno.

Modulistica autocertificazione ECM

Ogni professionista, medico o odontoiatra, può segnalare al COGEAPS alcune fattispecie personali che sono importanti per il corretto conteggio dei crediti ECM fruiti e da fruire.

Tali fattispecie riguardano soprattutto le seguenti ipotesi: 

  • casi in cui il professionista ha diritto a vedersi riconosciuto un periodo di ESONERO dall'obbligo ECM;
  • casi in cui il professionista ha diritto a vedersi riconosciuto un periodo di ESENZIONE dall'obbligo ECM;
  • casi in cui il professionista intende avvalersi di crediti ECM maturati in qualità di TUTOR;
  • casi in cui il professionista intende avvalersi di crediti ECM per riconoscimento di attività formative svolte all'ESTERO;
  • casi in cui il professionista intende avvalersi di crediti ECM per PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE;
  • casi in cui il professionista intende segnalare la propria AUTOFORMAZIONE individuale (solo per LIBERI PROFESSIONISTI).

In presenza di una o più di queste situazioni, il professionista è tenuto a segnalare al COGEAPS il caso personale che lo riguarda, utilizzando la modulistica sottostante. L'inoltro al COGEAPS può essere effettuato direttamente sul sito www.cogeaps.it nell'area riservata (previa registrazione) tramite la procedura di upload. Oppure, in alternativa, inviando la richiesta per email all'indirizzo ecm@cogeaps.it

Il materiale inoltrato dal professionista sarà processato dal COGEAPS e, se ritenuto conforme alle regole della Commissione Nazionale ECM, sarà inserito nell'anagrafica personale, con conseguente riconteggio dei crediti maturati e da maturare.

Ultima modifica il Giovedì, 06 Febbraio 2020 12:38
Torna su