Psicoterapeuti

Iscrizione nell'Elenco Psicoterapeuti

(art. 3 Legge 18 febbraio 1989 n. 56 - Ordinamento della professione di psicologo)

..... Art. 3
(Esercizio dell'attività psicoterapeutica)

1. L'esercizio dell'attività psicoterapeutica è subordinato ad una specifica formazione professionale, da acquisirsi, dopo il conseguimento della laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali che prevedano adeguata formazione e addestramento in psicoterapia, attivati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, presso scuole di specializzazione universitaria o presso istituti a tal fine riconosciuti con le procedure di cui all'articolo 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica.
2. Agli psicoterapeuti non medici è vietato ogni intervento di competenza esclusiva della professione medica.
3. Previo consenso del paziente, lo psicoterapeuta e il medico curante sono tenuti alla reciproca informazione.


Ultima modifica il Lunedì, 04 Novembre 2019 08:57
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