Tariffario

In materia di ONORARIO PROFESSIONALE vige il principio generale secondo cui «in ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all’importanza dell’opera e al decoro della professione ».

Art.2233 c.c. - Compenso - Il compenso, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice, sentito il parere dell'associazione professionale a cui il professionista appartiene.
In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione.
Gli avvocati, i procuratori e i patrocinatori non possono, neppure per interposta persona, stipulare con i loro clienti alcun patto relativo ai beni che formano oggetto delle controversie affidate al loro patrocinio, sotto pena di nullità e dei danni.

Il Giudice quindi, ascoltata la relazione del Ordine di appartenenza del professionista, esprime, su richiesta dell’interessato, il cosiddetto PARERE DI CONGRUITA’.
Nel caso dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, la determinazione degli onorari era effettuata sulla base di apposita tariffa e con l’osservanza di una dettagliata disciplina che, a differenza di quanto avviene per la generalità delle professioni, veniva stabilita direttamente dalla legge.

La c.d. Legge tariffaria, n.244 del 21 febbraio 1963, stabiliva anzitutto che la tariffa minima nazionale – determinata con decreto del Presidente della Repubblica, a cura del Ministro della Sanità, sentito il parere della FNOMCeO, con possibilità di revisione ogni cinque anni – dovesse fissare l’onorario in relazione all'importanza e delicatezza della prestazione. Agli Ordini provinciali era attribuita la potestà di aumentare (o diminuire), entro il limite massimo del 30%, la tariffa nazionale in rapporto alla particolare situazione locale, sottoponendo la relativa delibera del Consiglio Direttivo all’approvazione del Medico provinciale (art.7). Con la soppressione di tale Organo periferico del Ministero della Sanità, a seguito della riforma sanitaria del 1978, la norma, di fatto, non ha più avuto applicazione ed è tuttora incerta la sua operatività.

Dal 2006, invece, il tariffario minimo nazionale delle prestazioni mediche, così come tutti i tariffari minimi di categoria,  è stato abolito con l'art.2, lett. A, della Legge 4/8/2006 n.248, di conversione del DL 4/7/2006 n.223 (c.d. legge Bersani).

Resta sottinteso che il medico è tenuto a far conoscere al cittadino il suo onorario che va accettato preventivamente e, se possibile, sottoscritto da entrambi. I compensi per le prestazioni medico-chirurgiche non possono essere subordinati ai risultati delle prestazioni medesime.

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Ultima modifica il Giovedì, 13 Aprile 2017 13:22
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