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Newsletter 6 – OMCeOGE – Il tempo che la macchina ci restituisce
Il tempo che la macchina ci restituisce
Deontologia, costi e obblighi di formazione: che cosa deve fare, oggi, un medico che usa l’intelligenza artificiale
«Il tempo della comunicazione è tempo di cura» (art. 20 del Codice di Deontologia Medica)
A cura della Commissione Intelligenza Artificiale dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Genova · Agosto 2026
Documento informativo per i colleghi di ogni specialità. Non costituisce parere legale, linea guida clinica né valutazione di conformità.
Sintesi iniziale – come è fatta questa newsletter
Questo numero è diviso in due parti, che si leggono in modi diversi. Non è necessario leggerle nello stesso momento. E’ inoltre arricchita da:
Overview video
Presentazione Power Point prima parte
Presentazione Power Point seconda parte
Per comunicare con la Commissione Artificiale dell’Ordine dei Medici scrivete a: iaosservazioni@omceoge.eu
PARTE PRIMA — §§ 1-3
Che cosa contiene: I sette principi che riassumono il percorso della serie, riletti con il Codice deontologico. Poi le due domande nuove: dove finisce il tempo che l’IA fa risparmiare, e quanto costa ottenerlo.
A chi serve, e quando: A tutti i colleghi. È la parte di riflessione: si legge una volta, dall’inizio alla fine.
PARTE SECONDA — §§ 4-7
Che cosa contiene: Gli obblighi: la formazione sull’IA che entra nell’ECM, l’obbligo di alfabetizzazione già in vigore, la trasparenza per chi ha una chatbot, il quadro istituzionale.
A chi serve, e quando: Soprattutto a chi ha uno studio, lavora in gruppo o ha responsabilità organizzative. È la parte operativa: si consulta quando serve.
I cinque messaggi principali
- I sette principi non introducono doveri nuovi. Sono il Codice di Deontologia Medica applicato a strumenti nuovi: ogni principio ha un articolo che lo sorregge e un numero precedente di questa serie in cui era già stato detto in forma pratica.
- Il tempo che l’intelligenza artificiale restituisce non resta libero da solo. Senza una decisione scritta al momento dell’adozione, viene riassorbito dal volume delle prestazioni per semplice inerzia.
- La pressione sui volumi esiste già, prima dell’IA. La tecnologia non l’ha creata, ma rischia di renderne più facile l’aumento, perché rende visibile e apparentemente disponibile un margine di tempo che prima nessuno poteva chiedere.
- Il risparmio di tempo ha un costo. I pochi conti economici pubblicati vengono da un sistema che paga a prestazione: nel nostro, dove si è pagati a quota capitaria e a budget, il costo resta e il ricavo che dovrebbe bilanciarlo in larga parte non c’è.
- Sul fronte formativo ci sono due obblighi da non confondere. Quello ECM è stato annunciato ma non è ancora definito. Quello di alfabetizzazione dell’art. 4 dell’AI Act è invece già in vigore dal 2 febbraio 2025 e riguarda anche il singolo studio medico.
Tre cose da fare subito, se non leggete altro
– Se nello studio usate l’IA insieme ad altre persone (infermiere, segreteria, colleghi): preparate un foglio di istruzioni d’uso, illustratelo e verbalizzatelo. Il fac-simile è in Allegato A. Costa un pomeriggio e copre la parte più esposta.
– Se una chatbot o una segreteria automatica risponde ai vostri pazienti: aggiungete una riga che dichiari che risponde un sistema automatico. È un obbligo pienamente esigibile dal 2 agosto 2026 (§ 6).
– Prima di firmare un abbonamento o di accettare l’introduzione di uno strumento: chiedete per iscritto dove va il tempo risparmiato e quale sia il costo totale per utente all’anno. Le sei domande da porre sono al § 3.4.
Indice
– Sintesi iniziale – come è fatta questa newsletter
– PARTE PRIMA – Il tempo che la macchina ci restituisce
– Caro Collega: il filo dei numeri precedenti
– 1. I sette principi: dal percorso fatto al Codice
– 2. Dove finisce il tempo risparmiato
– 2.1 Il rovescio: il tempo che viene già sottratto
– 3. Quanto costa il tempo risparmiato
– 3.1 I pochi dati disponibili, e da dove vengono
– 3.2 Le voci di costo che di solito non compaiono nel preventivo
– 3.3 Una nota sul costo ambientale
– 3.4 Sei domande da porre prima di adottare uno strumento
– Rischi e limiti della Parte prima
– Cosa cambia da ora in poi — Parte prima
– PARTE SECONDA – Formazione e obblighi: ECM e AI Act
– 4. La formazione sull’IA entra nell’ECM
– 5. L’obbligo di alfabetizzazione già in vigore
– 6. Se avete una chatbot o una segreteria digitale
– 7. Il contesto istituzionale
– Rischi e limiti della Parte seconda
– Cosa cambia da ora in poi – Parte seconda
– Allegato A – Istruzioni operative di studio (fac-simile)
– Bibliografia e fonti
– I numeri precedenti di questa serie
PARTE PRIMA
IL TEMPO CHE LA MACCHINA CI RESTITUISCE
Deontologia, tempo e costi · §§ 1-3
Che cosa trovate in questa parte
– § 1 — I sette principi che riassumono il percorso della serie, ciascuno agganciato al numero precedente in cui era comparso e all’articolo del Codice che lo sorregge.
– § 2 — Dove finisce il tempo che l’IA fa risparmiare, e perché la pressione sui volumi esisteva già prima.
– § 3 — Quanto costa ottenere quel tempo: i dati disponibili, perché non si trasferiscono al SSN, e le domande da porre prima di adottare uno strumento.
La parte si chiude con i propri rischi e limiti e con le indicazioni operative.
Caro Collega,
i primi cinque numeri di questa serie hanno seguito un percorso preciso, ed è utile riprenderlo prima di andare avanti, perché tutto quello che segue si appoggia su di esso.
Il filo dei numeri precedenti
– N. 1 — L’Uso Chiuso. Il perimetro di sicurezza da cui partire: nessun dato identificativo, nessuna integrazione con cartelle e gestionali, nessun automatismo decisionale. Il criterio guida era già lì: «se non semplifica, non serve».
– N. 2 — Il prompt. Come si parla a un sistema di IA: garbage in, garbage out; il meta-prompting (ruolo, destinatario, contesto, forma dell’output); il prompt iterativo. E il richiamo agli artt. 9, 11 e 78 del Codice: l’output è una bozza di lavoro, mai un atto.
– N. 3 — Le piattaforme. Dopo il ritiro di OpenEvidence dall’Unione europea, la rassegna degli strumenti generalisti e clinici, la marcatura CE come dispositivo medico, il rischio di allucinazione e le regole d’oro per l’uso clinico.
– N. 4 — La personalizzazione. Istruire una volta per beneficiare sempre: identità professionale, destinatari, stile, vincoli deontologici e fonti privilegiate scritti nel profilo. Con un avvertimento: il profilo descrive voi, non i vostri pazienti.
– N. 5 — Il Manuale. La sintesi consultabile dell’intero percorso: sapere, fare, dire al paziente.
Con il Manuale abbiamo chiuso il primo ciclo. Ora torniamo indietro di un passo, e lo facciamo di proposito, perché la domanda che conta non è più tecnica. Gli strumenti funzionano, li stiamo usando, e i dati dicono che li usiamo in tanti. La domanda vera è deontologica, e si può porre in due tempi: se l’intelligenza artificiale ci restituisce del tempo, dove va a finire quel tempo? E quanto ci è costato ottenerlo?
- I sette principi: dal percorso fatto al Codice
Nessuno dei sette punti che seguono introduce un dovere nuovo. Tutti riformulano, in un contesto tecnologico nuovo, doveri che abbiamo già — e tutti nascono da qualcosa che nei numeri precedenti avevamo già detto in forma operativa. Qui lo colleghiamo alla norma deontologica che lo sorregge.
- Decide il professionista
Dove ne abbiamo parlato: N. 1 (Uso Chiuso: nessun automatismo decisionale) · N. 2 (l’output è una bozza).
Aggancio deontologico: Artt. 4, 13, 21.
- La presenza è un dato clinico
Dove ne abbiamo parlato: N. 2 (il destinatario della risposta) · N. 5 (comunicare al paziente).
Aggancio deontologico: Artt. 20, 33.
- Il valore prima del volume
Dove ne abbiamo parlato: N. 1 («se non semplifica, non serve»).
Aggancio deontologico: Artt. 6, 13.
- Il tempo liberato va difeso prima, e per iscritto
Dove ne abbiamo parlato: Punto nuovo di questo numero.
Aggancio deontologico: Artt. 4, 20.
- Supervisione umana documentata
Dove ne abbiamo parlato: N. 2 (AI Act e supervisione) · N. 3 (documentare l’uso dell’IA).
Aggancio deontologico: Artt. 14, 26, 78.
- Rigore su dati e conformità
Dove ne abbiamo parlato: N. 1 (Uso Chiuso) · N. 2 (artt. 9, 11, 78) · N. 4 (il profilo descrive voi).
Aggancio deontologico: Artt. 10, 11, 78.
- Verifica sulla fonte primaria
Dove ne abbiamo parlato: N. 2 (garbage in, garbage out) · N. 3 (allucinazioni) · N. 4 (fonti privilegiate).
Aggancio deontologico: Artt. 6, 13, 19.
- DECIDE IL PROFESSIONISTA (ARTT. 4, 13, 21)
Da dove viene. Nel n. 1 lo avevamo scritto in una riga: l’IA supporta, il medico decide. Nel n. 2 lo avevamo tradotto in pratica: l’output è una bozza di lavoro, che richiede verifica fattuale e assunzione di responsabilità da parte di chi firma.
Che cosa dice il Codice. L’art. 13 è il più netto: la prescrizione a fini di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione è «una diretta, specifica, esclusiva e non delegabile competenza del medico». L’art. 35 dice lo stesso del consenso informato. L’art. 4 fonda l’esercizio professionale su libertà, indipendenza, autonomia e responsabilità. L’art. 21 aggiunge un vincolo speculare: non assumere compiti che non si è in grado di soddisfare — che oggi comprende l’uso di uno strumento che non si è in grado di valutare.
Che cosa comporta. L’IA riordina, sintetizza, propone ipotesi, prepara bozze. Non assume responsabilità clinica né morale. Nessun output entra in un atto clinico senza che il medico ne assuma la paternità piena.
- LA PRESENZA È UN DATO CLINICO (ARTT. 20, 33)
Da dove viene. Nel n. 2, fra i quattro elementi del meta-prompting, il secondo era il destinatario: a chi è rivolta la risposta. È lo stesso principio letto dall’altra parte. La relazione non è la cornice della visita: è una sua componente.
Che cosa dice il Codice. L’art. 20 qualifica il tempo della comunicazione come tempo di cura, all’interno di un’alleanza fondata sulla reciproca fiducia e su un’informazione comprensibile e completa. L’art. 33 richiede un’informazione comprensibile ed esaustiva, adeguata alla capacità di comprensione della persona assistita: una condizione che richiede tempo, non buona volontà.
Che cosa comporta. Ascolto, esame obiettivo, gestione dell’incertezza e accompagnamento sono componenti diagnostiche e terapeutiche. Il tempo che l’IA restituisce sulla documentazione ha una destinazione naturale, ed è la stanza di visita.
- IL VALORE PRIMA DEL VOLUME (ARTT. 6, 13)
Da dove viene. Il n. 1 conteneva un criterio semplice per decidere se adottare uno strumento: «se non semplifica, non serve». Oggi quel criterio va esteso di un passo: se semplifica soltanto il conteggio delle prestazioni, non serve al paziente.
Che cosa dice il Codice. L’art. 6 fonda l’esercizio delle competenze sui principi di efficacia e appropriatezza e impegna il medico all’uso ottimale delle risorse, salvaguardando efficacia, sicurezza e umanizzazione dei servizi. Le quattro parole vanno lette insieme: nessuna delle prime tre giustifica il sacrificio della quarta.
Che cosa comporta. Il metro con cui si valuta uno strumento non è quante visite consente di aggiungere, ma che cosa consente di fare meglio. È un criterio che vale per il singolo e ancora di più per chi acquista.
- IL TEMPO LIBERATO VA DIFESO PRIMA, E PER ISCRITTO (ARTT. 4, 20)
Da dove viene. È il punto nuovo di questo numero, e nasce dal § 2: il tempo che la tecnologia libera non resta libero da solo. Il momento in cui la questione è ancora negoziabile è quello dell’adozione, non quello successivo.
Che cosa dice il Codice. Deriva dal combinato degli artt. 4 e 20. Se il tempo relazionale è tempo di cura, sottrarlo per via organizzativa senza discussione è un condizionamento dell’autonomia professionale, che l’art. 4 impegna il medico a non subire.
Che cosa comporta. Chi introduce lo strumento dichiara in anticipo dove va il tempo risparmiato e ne riserva una quota esplicita alla clinica, alla comunicazione e alla formazione. Senza una clausola scritta, il riassorbimento avviene per inerzia, senza che nessuno debba deciderlo.
- SUPERVISIONE UMANA DOCUMENTATA (ARTT. 14, 26, 78)
Da dove viene. Il n. 2 aveva agganciato la supervisione umana all’AI Act; il n. 3 l’aveva messa fra le regole d’oro, con una raccomandazione precisa: quando l’IA contribuisce in modo rilevante a una decisione o a un documento, documentarne l’uso è buona pratica.
Che cosa dice il Codice. L’art. 26 impone la tracciabilità della documentazione sanitaria; l’art. 14 lega la sicurezza del paziente alla prevenzione del rischio clinico; l’art. 78 richiede, nell’uso delle tecnologie informatiche, proporzionalità, appropriatezza, efficacia e sicurezza.
Che cosa comporta. Finalità d’uso, verifica dell’output e decisione finale devono essere ricostruibili quando incidono sull’assistenza. In cartella non si scrive «diagnosi confermata dall’IA»: è una delega impropria, in contrasto con l’art. 13 e con l’obbligo di tracciabilità dell’art. 26.
- RIGORE SU DATI E CONFORMITÀ (ARTT. 10, 11, 78)
Da dove viene. È l’Uso Chiuso del n. 1, ripreso nel n. 2 con gli artt. 9, 11 e 78 e ribadito nel n. 4 con una formula che vale la pena ricordare: il profilo personalizzato descrive voi, non i vostri pazienti. Nel n. 4 avevamo anche indicato, piattaforma per piattaforma, dove disattivare l’uso dei dati per l’addestramento.
Che cosa dice il Codice. L’art. 10 tutela il segreto professionale; l’art. 11 la riservatezza dei dati personali e la non identificabilità dei soggetti; l’art. 78 impone di garantire il consenso, la riservatezza, la pertinenza dei dati raccolti e la sicurezza delle tecniche.
Che cosa comporta. Nessun dato identificativo nei servizi generalisti aperti: né nel prompt, né nel profilo permanente, né nei documenti caricati. La personalizzazione migliora la qualità delle risposte, non rende sicuro l’inserimento di dati sensibili.
- VERIFICA SULLA FONTE PRIMARIA (ARTT. 6, 13, 19)
Da dove viene. Attraversa tutta la serie: il garbage in, garbage out del n. 2; le allucinazioni — risposte plausibili ma false, con citazioni inventate — descritte nel n. 3 come possibili in tutti i modelli, anche in quelli specializzati; le fonti privilegiate (ISS, AIFA, Ministero della Salute, OMS, EMA, società scientifiche) inserite nel profilo secondo il n. 4.
Che cosa dice il Codice. L’art. 19 impone aggiornamento e formazione permanente; gli artt. 6 e 13 legano la prescrizione all’appropriatezza e alla competenza esclusiva del medico.
Che cosa comporta. Dosi, linee guida e citazioni non entrano in un documento clinico senza controllo diretto sulla fonte ufficiale. L’aggiornamento richiesto dall’art. 19 oggi include una competenza nuova: riconoscere un’allucinazione algoritmica.
Tre errori che si commettono in buona fede
– La delega impropria. Scrivere «confermato dall’IA» in una cartella clinica non è un’annotazione: è il trasferimento formale di una competenza che gli artt. 13 e 35 dichiarano non delegabile. Il rischio non è solo medico-legale, è deontologico.
– L’automation bias. La difesa più economica contro l’ancoraggio all’output è una regola semplice e verificabile: formulare la propria ipotesi clinica prima di consultare il sistema. È il modo concreto in cui l’autonomia dell’art. 4 si esercita ogni giorno.
– L’alfabetizzazione rimandata. Il dovere di aggiornamento dell’art. 19 incontra oggi un obbligo di legge. È il tema della Parte seconda.
- Dove finisce il tempo risparmiato
Che gli strumenti di documentazione clinica assistita facciano risparmiare tempo comincia a essere documentato. Uno studio longitudinale multicentrico pubblicato su JAMA il 1° aprile 2026 ha seguito 8.581 clinici ambulatoriali in cinque sistemi sanitari statunitensi fra giugno 2023 e agosto 2025, confrontando 1.809 utilizzatori di scribi automatici con 6.772 non utilizzatori: circa 13 minuti al giorno in meno di tempo complessivo in cartella elettronica, circa 16 minuti in meno di documentazione e 0,49 visite settimanali in più.
È l’ultimo dato che merita attenzione. Il tempo risparmiato non è rimasto disponibile: in parte si è già convertito in prestazioni aggiuntive.
Mettiamolo accanto alla nostra demografia professionale. Secondo le elaborazioni della Fondazione GIMBE su dati SISAC, fra il 2019 e il 1° gennaio 2025 i medici di medicina generale sono diminuiti di 5.197 unità, con una carenza stimata superiore a 5.700 professionisti; i pediatri di libera scelta sono diminuiti di 1.089 unità rispetto ai 7.373 in servizio nel 2019 — circa il 15% in meno, ben oltre l’effetto del calo delle nascite — con una carenza stimata di 497 pediatri, concentrata per quasi l’80% in tre grandi regioni del Nord.
Il rischio, detto in una riga
In un sistema con organici in contrazione, il tempo liberato dalla tecnologia viene riassorbito dal volume delle prestazioni prima ancora di poter tornare alla clinica.
Non serve una decisione esplicita perché accada: accade per inerzia, se nessuno decide diversamente.
2.1 Il rovescio: il tempo che viene già sottratto
Sarebbe però un errore leggere il riassorbimento del tempo come uno scenario futuro, legato all’arrivo dell’IA. È una dinamica già in corso, che la tecnologia non ha creato.
La Legge 29 luglio 2024 n. 107, di conversione del D.L. 7 giugno 2024 n. 73, ha reso la riduzione dei tempi di attesa un obiettivo prioritario e misurato del sistema sanitario. In molte realtà l’obiettivo si traduce, sul piano operativo, nella richiesta di erogare un numero maggiore di prestazioni senza un corrispondente incremento di personale medico e di supporto. Gli effetti sono quelli che chi lavora in corsia e in ambulatorio riconosce: aumento del carico e dello stress, esami condotti con meno margine, comunicazione con il paziente compressa.
Da qui due conseguenze per il nostro tema.
- L’IA non introduce la pressione sui volumi: la trova già installata. Il rischio non è che crei il problema, ma che ne renda più semplice l’incremento, perché rende visibile, misurabile e apparentemente disponibile un margine di tempo che prima nessuno poteva chiedere, per il semplice motivo che nessuno lo vedeva.
- Finché l’istituzione non adotta ufficialmente questi strumenti, il tempo eventualmente risparmiato resta individuale, volontario e invisibile ai sistemi di programmazione. Il momento in cui la questione diventa negoziabile è quello dell’adozione istituzionale: è allora che va chiesta la clausola scritta del principio 4 — prima dell’introduzione, non dopo.
Nota metodologica
Non risultano rilevazioni italiane pubblicate che misurino l’effetto della pressione sui volumi sul tempo effettivamente dedicato alla comunicazione medico-paziente, né studi italiani sull’impatto degli scribi automatici su tempo clinico, qualità e sicurezza. L’assenza del dato non è un dettaglio: rende la discussione asimmetrica, perché i volumi si misurano e la qualità della relazione no.
- Quanto costa il tempo risparmiato
C’è un aspetto che, nel percorso fatto finora, non avevamo affrontato: quanto è costato, in termini economici, ottenere quel risparmio di tempo. La domanda sembra soltanto gestionale, ed è invece anche deontologica. L’art. 6 impegna il medico all’uso ottimale delle risorse: valutare il rapporto fra ciò che uno strumento costa e ciò che effettivamente restituisce rientra in quel dovere. E riguarda anche il medico che non firma il contratto, ma ne subisce gli effetti organizzativi.
3.1 I pochi dati disponibili, e da dove vengono
Che cos’è una RVU
RVU (Relative Value Unit, unità di valore relativo) è l’unità con cui negli Stati Uniti si misura e si remunera una prestazione medica. A ogni prestazione è assegnato un punteggio che somma tre componenti: l’impegno del medico (tempo, difficoltà, competenza), i costi di struttura e il costo assicurativo per la responsabilità professionale. Il punteggio viene poi moltiplicato per un fattore di conversione in dollari fissato ogni anno da Medicare — circa 32,35 dollari per RVU nel 2025 — e corretto per area geografica.
Da qui la stima citata più avanti: 1,8 RVU aggiuntive a settimana equivalgono a circa 86 RVU l’anno, cioè intorno ai 3.000 dollari annui per medico. Va tenuto presente che si tratta di un sistema fee-for-service, in cui ogni prestazione in più genera un ricavo per la struttura: è la condizione che rende possibile quel calcolo, e che nel Servizio sanitario nazionale non si verifica.
Un Invited Commentary pubblicato su JAMA Network Open il 2 gennaio 2026 (Shah SJ, Garcia P, doi:10.1001/jamanetworkopen.2025.53238) mette in fila costi e ritorni degli scribi automatici. I termini del confronto, riportati dagli autori, sono questi:
– costo di abbonamento: da 200 a 600 dollari per clinico al mese;
– ritorno diretto stimato: circa 1,8 RVU aggiuntive a settimana, pari a circa 3.000 dollari l’anno per medico alle tariffe Medicare 2025;
– ritorni indiretti, non monetizzati direttamente: riduzioni del burnout riportate nell’ordine del 20-40%, a fronte di un costo di sostituzione di un medico stimato fra 500.000 e 1 milione di dollari fra reclutamento e inserimento.
Sul solo ricavo diretto il pareggio non è scontato: dipende dal prezzo negoziato, dal volume di attività e dal modello di remunerazione. La parte più consistente del beneficio atteso sta nei ritorni indiretti, reali ma difficili da quantificare e ancora più difficili da attribuire.
Perché questi numeri non si trasferiscono al Servizio sanitario nazionale
Il calcolo statunitense si regge su un sistema fee-for-service, in cui l’attività aggiuntiva genera ricavo per la struttura ed è quel ricavo a ripagare l’abbonamento. Nel SSN la remunerazione è prevalentemente a quota capitaria e a budget: l’attività aggiuntiva non produce il ricavo che nel modello americano chiude il conto.
La conseguenza va detta: la voce che negli Stati Uniti compensa il costo, da noi si converte prevalentemente in carico di lavoro. Il costo resta, il ricavo che dovrebbe bilanciarlo in larga parte non c’è.
Non risultano analisi di costo-efficacia italiane pubblicate su questi strumenti in ambito sanitario. È un vuoto informativo, non un dato favorevole.
3.2 Le voci di costo che di solito non compaiono nel preventivo
– licenze e abbonamenti, di norma per utente e a rinnovo annuale, con prezzi non ancora consolidati e soggetti a revisione;
– integrazione con la cartella clinica e con i gestionali esistenti;
– tempo di configurazione, di verifica e di correzione degli output: è tempo clinico, e va contato fra i costi;
– formazione del personale, che dal 2 febbraio 2025 è anche un obbligo normativo (§ 5);
– adempimenti: verifiche di conformità, valutazione d’impatto sulla protezione dei dati quando ne ricorrono i presupposti, contrattualistica con i fornitori;
– dipendenza dal fornitore: quando i flussi di lavoro si sono adattati allo strumento, il costo di uscita cresce e la posizione negoziale al rinnovo si indebolisce;
– costi energetici e ambientali, oggi esterni al bilancio della singola struttura ma non per questo inesistenti.
3.3 Una nota sul costo ambientale
Google ha pubblicato nell’agosto 2025 la prima stima industriale riferita alla singola richiesta: un prompt testuale mediano su Gemini corrisponderebbe a circa 0,24 Wh di energia, 0,26 ml di acqua e 0,03 grammi di CO₂ equivalente (rapporto tecnico Google, arXiv:2508.15734). Sono cifre minime sul singolo uso e vanno lette con tre avvertenze: provengono dal fornitore stesso e riguardano un solo modello; il perimetro metodologico è discusso, in particolare perché non include l’addestramento; si riferiscono a richieste semplici, non a elaborazioni complesse. Le riportiamo come ordine di grandezza individuale, che diventa significativo solo su scala di sistema. Dato non consolidato.
3.4 Sei domande da porre prima di adottare uno strumento
- Qual è il costo totale per utente all’anno, comprensivo di licenza, integrazione, formazione e manutenzione?
- Qual è la clausola di revisione del prezzo, e che cosa accade al primo rinnovo?
- Quanto tempo clinico assorbe la verifica dell’output? È stato misurato sul campo o soltanto stimato dal fornitore?
- Il beneficio atteso è espresso in tempo restituito alla clinica o in prestazioni aggiuntive? Ed è scritto da qualche parte?
- Che cosa succede ai dati e ai flussi di lavoro se il contratto cessa o il fornitore modifica il servizio?
- Esiste un criterio esplicito di sospensione dello strumento, e chi lo può attivare?
Un tema che merita un numero a sé
Il costo reale dell’uso quotidiano dell’intelligenza artificiale — modelli di prezzo, consumo di risorse, sostenibilità economica nel medio periodo — non si esaurisce in un paragrafo. La Commissione lo ha messo fra i temi candidati a un numero dedicato; priorità e tempi saranno valutati in sede collegiale.
Rischi e limiti della Parte prima
– Le evidenze sull’impatto organizzativo dell’IA sono recenti, eterogenee e in parte osservazionali. Lo studio JAMA 2026 documenta un’associazione, non una relazione causale fra adozione dell’IA e aumento dei volumi.
– La maggior parte degli studi proviene da centri accademici statunitensi e non è direttamente trasferibile al Servizio sanitario nazionale. Non risultano studi italiani pubblicati che misurino l’impatto degli scribi automatici su tempo clinico, qualità, sicurezza e volumi assistenziali.
– I dati economici del § 3 provengono da un Invited Commentary, non da uno studio originale, e si riferiscono a un sistema a remunerazione per prestazione. Non risultano analisi di costo-efficacia italiane pubblicate: l’assenza di dati non va letta come assenza di costi.
– Le stime di consumo energetico per singola richiesta (§ 3.3) sono di fonte aziendale, riferite a un solo modello, e non includono l’addestramento. Dato non consolidato.
– Non risultano rilevazioni italiane pubblicate sull’effetto della pressione sui volumi sul tempo dedicato alla comunicazione con il paziente (§ 2.1).
Cosa cambia da ora in poi — Parte prima
Per il singolo professionista. Un set minimo, applicabile da domani, che è poi il percorso dei primi cinque numeri messo in fila: nessun dato identificativo nei servizi generalisti; ipotesi clinica formulata prima di consultare il sistema; verifica sulle fonti primarie; supervisione dell’output; tracciabilità proporzionata al rischio. Mai scrivere in cartella che una diagnosi è stata «confermata» da un sistema. E, prima di sottoscrivere un abbonamento, il conto delle sei domande del § 3.4.
Per le strutture e le direzioni sanitarie. Introdurre un sistema di IA che incide sull’assistenza è un intervento di gestione del rischio clinico, non un acquisto informatico. Prima dell’adozione: definizione di finalità e confini d’uso, baseline e criteri di sospensione. E due dichiarazioni scritte: dove va il tempo liberato, e qual è il costo complessivo per utente all’anno. Il piano economico dell’adozione dovrebbe essere leggibile anche da chi con quello strumento dovrà lavorare.
Per l’Ordine. Portare il tema nel confronto con aziende sanitarie e istituzioni regionali, perché agli indicatori di volume si affianchino misure di qualità, sicurezza, equità e presenza clinica.
La differenza non la farà la tecnologia. La faranno le clausole degli accordi, il prezzo che avremo negoziato e gli indicatori con cui misureremo il valore del lavoro clinico. Non si tratta di vedere più pazienti: si tratta di avere il tempo e gli strumenti per vedere meglio ogni paziente.
PARTE SECONDA
FORMAZIONE E OBBLIGHI
ECM, AI Act e adempimenti di studio · §§ 4-7
Che cosa trovate in questa parte
– § 4 — La formazione sull’intelligenza artificiale entra nell’ECM: che cosa è stato deciso e, soprattutto, che cosa non è ancora definito.
– § 5 — L’obbligo di alfabetizzazione dell’art. 4 dell’AI Act, in vigore dal 2 febbraio 2025: chi riguarda, con quali contenuti minimi.
– § 6 — Chatbot e segreterie digitali: l’obbligo di trasparenza esigibile dal 2 agosto 2026, e che cosa invece non serve.
– § 7 — Il quadro istituzionale di riferimento.
Anche questa parte si chiude con i propri rischi e limiti e con le indicazioni operative. In Allegato A il fac-simile di istruzioni di studio.
- La formazione sull’IA entra nell’ECM
Il Consiglio dei Ministri del 4 agosto 2026 ha approvato in esame definitivo due decreti legislativi di adeguamento della normativa italiana all’AI Act europeo. Uno dei due disciplina l’impiego dell’intelligenza artificiale in sanità, nelle professioni, nel lavoro, nella formazione e nella Pubblica amministrazione, e prevede l’inserimento obbligatorio della formazione sull’intelligenza artificiale nel programma di Educazione continua in medicina.
Che cosa NON sappiamo ancora — e va detto
Il comunicato del Governo non indica tempi di attuazione, numero di crediti, modalità di accreditamento dei corsi né quali categorie professionali saranno coinvolte.
Per conoscere l’applicazione concreta dell’obbligo occorrerà attendere la pubblicazione dei decreti in Gazzetta Ufficiale e i provvedimenti attuativi.
Chiunque, in queste settimane, vi proponga un corso «obbligatorio per legge» con un numero preciso di crediti sta anticipando un dato che allo stato non esiste.
Gli stessi decreti definiscono la governance nazionale: l’Agenzia per l’Italia digitale (AgID) è autorità di notifica, l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN) è autorità di vigilanza del mercato, con competenze specifiche anche del Garante per la protezione dei dati personali. Il secondo decreto, dedicato fra l’altro alla responsabilità civile e penale, conferma il principio della sorveglianza umana — lo stesso che il n. 2 e il n. 3 avevano già indicato come cardine — e introduce una responsabilità specifica dell’utilizzatore professionale che ometta intenzionalmente le misure di sorveglianza umana sui sistemi ad alto rischio.
- L’obbligo di alfabetizzazione già in vigore
Mentre attendiamo i decreti sull’ECM, esiste già dal 2 febbraio 2025 un obbligo formativo che riguarda direttamente il modo in cui organizziamo il lavoro: l’art. 4 dell’AI Act sull’alfabetizzazione in materia di intelligenza artificiale. Non è stato toccato dal rinvio degli obblighi sui sistemi ad alto rischio ed è pienamente applicabile.
La norma impone a fornitori e a deployer — cioè a chiunque utilizzi sistemi di IA sotto la propria autorità nell’ambito di un’attività professionale — di adottare misure per sviluppare l’alfabetizzazione del proprio personale e delle altre persone che si occupano del funzionamento e dell’uso dei sistemi per loro conto, calibrate su conoscenze tecniche, esperienza, formazione e contesto d’uso.
Prima di allarmarsi: quanto pesa davvero questo obbligo
Il Regolamento (UE) 2026/1744, in vigore dal 27 luglio 2026, ha riformulato l’art. 4 chiarendo che l’obbligo «non impone ai fornitori o ai deployer di garantire un livello specifico di alfabetizzazione in materia di IA per alcuna persona».
Non esiste quindi un corso standard obbligatorio, né una certificazione, né un numero di ore. Servono misure proporzionate al ruolo e, soprattutto, tracciabili.
La Commissione europea pubblicherà esempi pratici di adempimento.
Chi deve formarsi, e su che cosa
Azienda sanitaria / ospedale
Rientra nell’obbligo: Sì, come deployer.
Contenuto minimo ragionevole: Piano formativo strutturato per il personale che utilizza sistemi di IA. Dal 2 dicembre 2027, per i sistemi ad alto rischio, si aggiunge l’obbligo di affidare la sorveglianza umana a persone con la necessaria competenza, formazione e autorità: la formazione diventa allora un requisito di conformità documentale, verificabile.
Studio associato, medicina di gruppo, studio con dipendenti
Rientra nell’obbligo: Sì, se lo studio usa sistemi di IA.
Contenuto minimo ragionevole: La norma non ha soglie dimensionali. Per una realtà di questo tipo l’adempimento è realisticamente un documento di istruzioni d’uso e un incontro formativo interno verbalizzato: non un corso accreditato. Fac-simile in Allegato A.
Medico libero professionista senza collaboratori
Rientra nell’obbligo: Sì, per sé stesso.
Contenuto minimo ragionevole: Aggiornamento personale documentabile: corsi ECM, materiali dell’Ordine, note di lettura. Coincide con il dovere deontologico dell’art. 19 (principio 7).
Infermiere di studio
Rientra nell’obbligo: Sì, se usa lo strumento.
Contenuto minimo ragionevole: Limiti degli strumenti generalisti, divieto di inserire dati identificativi, obbligo di verifica sulla fonte, come segnalare un output anomalo.
Segretaria / personale amministrativo
Rientra nell’obbligo: Sì, se usa lo strumento.
Contenuto minimo ragionevole: Che cosa può e non può essere inserito in un assistente (mai anagrafiche, recapiti, codici fiscali, referti), come riconoscere un testo generato, obbligo di far rivedere al medico ogni comunicazione sanitaria.
Chi non utilizza alcun sistema di IA
Rientra nell’obbligo: No.
Contenuto minimo ragionevole: Nessun obbligo. È però utile una nota scritta che documenti la scelta di non utilizzo.
Nota su chi è deployer. La qualifica non dipende dalle dimensioni né dalla natura giuridica, ma dal fatto di usare il sistema in ambito professionale sotto la propria autorità. Lo studio del medico o pediatra di libera scelta che adotta un assistente per la corrispondenza con le famiglie è un deployer esattamente come un’azienda ospedaliera: cambiano radicalmente la proporzione e il tipo di misure richieste, non l’esistenza dell’obbligo.
- Se avete una chatbot o una segreteria digitale
È l’adempimento più immediato e più trascurato. Dal 2 agosto 2026 sono pienamente esigibili gli obblighi di trasparenza dell’art. 50 dell’AI Act, che prescindono dal livello di rischio del sistema. In concreto, per uno studio o un ambulatorio:
Chatbot e risponditori automatici. Se sul sito, sul canale di prenotazione o su WhatsApp risponde un sistema di IA, la persona deve essere informata che sta interagendo con un sistema automatico, salvo che ciò sia evidente. Basta una riga esplicita in apertura di conversazione.
Contenuti generati. Immagini, audio o video prodotti o modificati artificialmente e diffusi al pubblico vanno resi riconoscibili come tali. Riguarda chi pubblica materiale divulgativo generato con l’IA.
Che cosa NON serve. Nessuna valutazione di conformità e nessuna marcatura CE sono richieste per il solo fatto di impiegare una chatbot informativa. Come ricordava il n. 3, la marcatura CE come dispositivo medico riguarda gli strumenti che entrano nelle decisioni diagnostiche e terapeutiche: l’errore opposto — credere che ogni uso dell’IA richieda una certificazione — è altrettanto diffuso.
Gli obblighi sui sistemi ad alto rischio sono stati differiti dal Regolamento (UE) 2026/1744: al 2 dicembre 2027 per i sistemi autonomi e al 2 agosto 2028 per quelli integrati in prodotti. Il rinvio riguarda quel capitolo e nulla più: divieti, trasparenza e alfabetizzazione restano pienamente applicabili.
- Il contesto istituzionale
Il Comitato Nazionale per la Bioetica ha approvato il 27 febbraio 2026 il parere n. 157/2026 «Relazione di cura, consenso informato e responsabilità nell’era dell’Intelligenza Artificiale» (presentato il 31 marzo 2026), che insiste sulla supervisione umana continua e sul principio per cui l’IA può fornire dati, correlazioni e raccomandazioni, ma non può decidere in senso giuridicamente rilevante: la decisione clinica resta del professionista, che deve valutare criticamente l’output, documentare il proprio ragionamento e rispondere delle proprie scelte. È il principio 1 della Parte prima, formulato da un’altra sede.
Il Garante per la protezione dei dati personali, con il Decalogo del 2023, aveva già richiamato trasparenza dei processi decisionali, supervisione umana e non discriminazione algoritmica; nel luglio 2025 è intervenuto sul caricamento di referti su piattaforme generaliste. La Legge 23 settembre 2025 n. 132, in vigore dal 10 ottobre 2025 e già citata nei numeri precedenti, disciplina l’IA in prospettiva antropocentrica con disposizioni dedicate alla sanità.
Sul versante ordinistico, la FNOMCeO ha insediato nel 2026 una Consulta Deontologica con l’obiettivo di varare un nuovo Codice di Deontologia Medica entro il 2027; l’intelligenza artificiale è fra i temi centrali della revisione. Fino ad allora il Codice vigente resta pienamente applicabile e — come mostra il § 1 — è più che sufficiente a orientare le scelte.
Rischi e limiti della Parte seconda
– L’obbligo formativo ECM è stato annunciato, non ancora definito: tempi, crediti, modalità di accreditamento e categorie professionali coinvolte non sono noti alla data di redazione.
– Il regime sanzionatorio nazionale dell’AI Act è in corso di definizione. Questo non equivale ad assenza di conseguenze: restano operativi i poteri correttivi dell’autorità di sorveglianza e gli strumenti del Garante privacy.
– Le indicazioni della tabella del § 5 sono una lettura ragionevole e proporzionata della norma, non una posizione ufficiale di un’autorità: la Commissione europea pubblicherà esempi pratici di adempimento ai quali occorrerà allinearsi.
– Il quadro normativo evolve rapidamente — è l’avvertenza che accompagna questa serie fin dal n. 2 — e le date di applicazione vanno ricontrollate prima di ogni adozione concreta.
– Il documento non sostituisce una valutazione di conformità caso per caso né una consulenza legale.
Cosa cambia da ora in poi — Parte seconda
Per chi ha uno studio o lavora in gruppo. Due adempimenti concreti e alla portata: un documento di istruzioni d’uso illustrato e verbalizzato al personale che utilizza gli strumenti (fac-simile in Allegato A), e — se esiste un canale automatico verso i pazienti — una riga che dichiari che risponde un sistema di IA. Costano un pomeriggio e coprono la parte più esposta.
Per il medico che lavora da solo. L’adempimento coincide con il dovere di aggiornamento che già avete: corsi ECM, materiali dell’Ordine, note di lettura. Serve però che sia documentabile.
Per le strutture. Verifica AI Act, GDPR e MDR prima dell’adozione, valutazione d’impatto quando ne ricorrono i presupposti, e un piano formativo tracciabile per il personale che userà lo strumento. Dal 2 dicembre 2027, per i sistemi ad alto rischio, quella formazione diventa un requisito di conformità documentale.
Per l’Ordine. Promuovere percorsi ECM verificabili su tre livelli (base, intermedio, avanzato), pronti quando i decreti attuativi definiranno l’obbligo, e offrire agli iscritti un riferimento deontologico chiaro in attesa del nuovo Codice.
Nel prossimo numero affrontiamo il passaggio successivo: che cosa accade quando l’intelligenza artificiale esce dalla finestra di dialogo e si collega ai nostri strumenti di lavoro.
Questa serie è un cantiere aperto
Come dal primo numero, osservazioni, obiezioni ed esempi dei colleghi sono parte del lavoro della Commissione e contribuiscono ai numeri successivi. Scriveteci.
Allegato A — Modello minimo di istruzioni operative di studio
Fac-simile essenziale. Adottarlo, farlo firmare per presa visione e verbalizzare un breve incontro di illustrazione costituisce, per uno studio o una medicina di gruppo, una misura di alfabetizzazione proporzionata e documentata ai sensi dell’art. 4 dell’AI Act. Va adattato alla propria realtà.
Istruzioni per l’uso di strumenti di intelligenza artificiale — Studio medico [nome] — [data]
- Strumenti ammessi. Nello studio è consentito l’uso dei seguenti strumenti, e solo di questi: [elenco]. Ogni altro strumento va autorizzato dal responsabile dello studio.
- Dati. È vietato inserire in qualunque strumento di IA: nome e cognome degli assistiti, data di nascita, codice fiscale, tessera sanitaria, recapiti, numero di cartella, referti e immagini non anonimizzati. Il divieto vale per tutto il personale, senza eccezioni.
- Usi consentiti. Redazione e revisione di materiale informativo, corrispondenza non nominativa, sintesi di documenti privi di dati di assistiti, ricerca bibliografica, organizzazione del lavoro.
- Usi vietati. Qualunque impiego a supporto di decisioni diagnostiche o terapeutiche relative a un assistito individuato.
- Verifica. Ogni contenuto sanitario prodotto con l’ausilio di uno strumento di IA è rivisto e approvato dal medico prima dell’invio o della consegna. Dosi, linee guida e citazioni sono verificate sulla fonte primaria.
- Informazione all’assistito. Se un sistema di IA interviene nel percorso decisionale che riguarda una persona, questa ne viene informata, con indicazione di finalità, limiti e livello di affidabilità.
- Segnalazione. Ogni output anomalo, errato o inatteso è segnalato al responsabile dello studio e annotato.
- Formazione. Il personale riceve un’illustrazione di queste istruzioni al momento dell’adozione e a ogni modifica sostanziale. L’illustrazione è verbalizzata.
Presa visione: [firme di medici, infermieri, personale di segreteria]
Bibliografia e fonti
Fonti verificate all’8 agosto 2026; fonti economiche e ambientali verificate il 21 agosto 2026.
Deontologia e bioetica
Codice di Deontologia Medica — FNOMCeO, 2014 e successive modifiche. Articoli richiamati: 4 (libertà, indipendenza, autonomia e responsabilità), 6 (qualità professionale e gestionale), 9 e 10 (segreto professionale), 11 (riservatezza dei dati personali), 13 (prescrizione), 14 (sicurezza del paziente e prevenzione del rischio clinico), 19 (aggiornamento e formazione professionale permanente), 20 (relazione di cura), 21 (competenza professionale), 26 (documentazione sanitaria), 33 (informazione e comunicazione con la persona assistita), 35 (consenso e dissenso informato), 78 (tecnologie informatiche).
Comitato Nazionale per la Bioetica, parere n. 157/2026 «Relazione di cura, consenso informato e responsabilità nell’era dell’Intelligenza Artificiale», approvato in plenaria il 27 febbraio 2026, presentato con comunicato stampa n. 9/2026 del 31 marzo 2026. bioetica.governo.it
Normativa e provvedimenti
Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act), in vigore dal 1° agosto 2024; art. 4 (alfabetizzazione, applicabile dal 2 febbraio 2025), art. 50 (obblighi di trasparenza, applicabile dal 2 agosto 2026), art. 26 (obblighi dei deployer di sistemi ad alto rischio).
Regolamento (UE) 2026/1744 dell’8 luglio 2026 («Omnibus digitale sull’IA»), pubblicato in GUUE il 24 luglio 2026, in vigore dal 27 luglio 2026: riformulazione dell’art. 4 dell’AI Act e differimento degli obblighi sui sistemi ad alto rischio al 2 dicembre 2027 (sistemi autonomi, Allegato III) e al 2 agosto 2028 (sistemi integrati in prodotti, Allegato I). eur-lex.europa.eu
Consiglio dei Ministri n. 185 del 4 agosto 2026: approvazione in esame definitivo di due decreti legislativi di adeguamento all’AI Act; inserimento della formazione sull’intelligenza artificiale nel programma di Educazione continua in medicina; individuazione di AgID quale autorità di notifica e di ACN quale autorità di vigilanza del mercato. governo.it — comunicato stampa. Tempi, crediti, modalità di accreditamento e categorie professionali coinvolte non sono indicati nel comunicato e restano rimessi ai provvedimenti attuativi.
Legge 29 luglio 2024 n. 107, di conversione con modificazioni del Decreto-Legge 7 giugno 2024 n. 73, «Misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie», in Gazzetta Ufficiale n. 178 del 31 luglio 2024. gazzettaufficiale.it
Legge 23 settembre 2025 n. 132, «Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale», in vigore dal 10 ottobre 2025; art. 7 sull’impiego dell’IA in ambito sanitario.
Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), artt. 9, 28, 35 e Capo V; Regolamento (UE) 2017/745 (MDR).
Garante per la protezione dei dati personali, «Decalogo per la realizzazione di servizi sanitari nazionali attraverso sistemi di Intelligenza Artificiale», 2023; comunicato stampa del 30 luglio 2025 su referti medici e IA generativa (doc. web n. 10154670).
Evidenze, dati ed economia
Studio longitudinale multicentrico pubblicato su JAMA il 1° aprile 2026 sull’impiego di scribi automatici (ambient AI scribes): 8.581 clinici ambulatoriali in cinque sistemi sanitari statunitensi, di cui 1.809 utilizzatori e 6.772 non utilizzatori, periodo giugno 2023 – agosto 2025; riduzione di circa 13 minuti al giorno di tempo complessivo in cartella elettronica e di circa 16 minuti di documentazione, con 0,49 visite settimanali aggiuntive. Disegno difference-in-differences; associazione, non relazione causale.
Shah SJ, Garcia P. «Ambient AI Scribes — What Is the Return on Investment?» JAMA Network Open. 2026;9(1):e2553238, pubblicato il 2 gennaio 2026. doi:10.1001/jamanetworkopen.2025.53238. Invited Commentary (non studio originale). Costi di abbonamento indicati: 200-600 dollari per clinico al mese; ritorno diretto stimato circa 1,8 RVU settimanali, pari a circa 3.000 dollari annui per medico alle tariffe Medicare 2025; riduzioni del burnout riportate nell’ordine del 20-40%; costo di sostituzione di un medico stimato fra 500.000 e 1 milione di dollari. Contesto statunitense a remunerazione per prestazione: dati non trasferibili al SSN.
Google, «Measuring the environmental impact of delivering AI at Google Scale», rapporto tecnico, agosto 2025, arXiv:2508.15734. Stima per prompt testuale mediano su Gemini: circa 0,24 Wh di energia, 0,26 ml di acqua, 0,03 gCO₂e. Fonte aziendale, singolo modello, perimetro metodologico discusso (non include l’addestramento). Dato non consolidato.
Fondazione GIMBE, elaborazioni su dati SISAC al 1° gennaio 2025: riduzione di 5.197 medici di medicina generale fra il 2019 e il 2024, con carenza stimata superiore a 5.700 unità; riduzione di 1.089 pediatri di libera scelta rispetto ai 7.373 in servizio nel 2019 (circa −15%), con carenza stimata di 497 unità, concentrata per circa il 79% in Lombardia, Piemonte e Veneto.
Osservatorio Sanità Digitale del Politecnico di Milano, ricerca 2026 presentata il 26 maggio 2026: il 61% dei medici specialisti e il 61% dei medici di medicina generale ha usato l’IA generativa nell’ultimo anno; 37% fra gli infermieri; 36% fra i cittadini per questioni di salute, farmaci e terapie.
I numeri precedenti di questa serie
- 1 — «Intelligenza Artificiale in Medicina: un’opportunità da esplorare con metodo» (l’Uso Chiuso).
- 2 — «Il Prompt: parlare con l’Intelligenza Artificiale» (meta-prompting, prompt iterativo, artt. 9, 11 e 78 CDM).
- 3, numero speciale — «Dopo l’uscita di OpenEvidence dall’Europa: una guida pratica all’Intelligenza Artificiale per il medico» (piattaforme generaliste e cliniche, marcatura CE/MDR, regole d’oro).
- 4 — «Prima di chiedere, presentati: come personalizzare la propria AI» (istruzioni permanenti, vincoli deontologici e fonti nel profilo, impostazioni di addestramento).
- 5 — «Il Manuale» (guida riepilogativa consultabile dell’intero percorso).
Commissione Intelligenza Artificiale — Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Genova
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