CONCORSO FOTOGRAFICO

 locandkina


 Solo dal 1° maggio sarà disponibile, in questa sezione del sito, il modulo di partecipazione ed invio immagini.


Regolamento

Art. 1 – La partecipazione è gratuita e aperta a:
–    Medici e Odontoiatri iscritti all’Ordine dei Medici
    di Genova
–    studenti del corso di laurea in medicina e chirurgia
    e odontoiatria
Non sono ammessi fotografi professionisti.
Art. 2- Tempi
Le opere possono essere inviate dal 1° maggio fino alle ore 24 del 31 agosto 2015.
Ogni concorrente può inviare massimo 2 immagini.
Art. 3- Modalità di partecipazione
Ogni partecipante si deve registrare nel form predisposto alla sezione “concorso fotografico” sul sito www.omceoge.org.
Art. 4 – Invio dell’immagine
L’invio delle immagini dovrà avvenire esclusivamente tramite il caricamento in upload, specificatemente indicato nella sezione “concorso fotografico”. L’upload dell’immagine dovrà avvenire secondo i criteri tecnici richiesti: formato jpg, dimensione minima 2000 pixel del lato più lungo per un totale massimo di 20 MB.
Non sono ammesse le fotografie:
–    protette da copyright;
– che ledono la dignità della persona o giudicate
    in qualche modo offensive dal giudizio insinda-
    cabile della giuria;
–    in corso di pubblicazione o che abbiano già vinto
    altri concorsi fotografici e/o che siano state
    esposte in occasione di mostre o altri eventi
    pubblici.
Art. 5 – Username e password
L’utente riceverà sul suo recapito mail l’accettazione dell’avvenuto upload dell’immagine e dei dati inseriti e riceverà username e password per poter accedere all’area riservata.
Art. 6 – Anonimato
è imperativo mantenere l’anonimato sulla paternità della foto; sono vietate foto firmate o indicazioni relative all’autore nel titolo della foto stessa.
Art. 7 – Liberatoria (modulo scaricabile dal sito)
Tutte le immagini contenenti persone riconoscibili necessitano di una liberatoria del modello, anche nel caso in cui il volto non è visibile ma la persona ritratta è riconoscibile dal contesto dell’immagine. La foto di una folla indistinta non necessita liberatoria. Se la fotografia è relativa ad un minore la liberatoria della persona ritratta deve essere firmata da un genitore o da un tutore legale.
Art. 8 – Giuria 
La valutazione delle foto avverrà a cura di una Giuria nominata dal Comitato Redazionale di “Genova Medica” che sarà composta: da un Consigliere dell’Ordine, due rappresentanti del Comitato Redazionale, due professionisti della fotografia, due professionisti dell’immagine. 
Ogni decisione della Giuria è insindacabile e inappellabile. La giuria valuterà le immagini secondo i criteri di attinenza al tema, originalità, composizione e tecnica. Risulteranno vincitrici le tre foto che avranno raggiunto il massimo punteggio. Verrà assegnato anche un premio speciale per la categoria “studenti”. La giuria avrà la facoltà di assegnare menzioni speciali.
Art. 9 – Premiazione della Giuria
I nomi dei vincitori saranno resi noti in occasione della premiazione che avverrà presso la sede dell’Ordine di Genova in piazza della Vittoria 12-4 martedì 20 ottobre alle 17.
Art. 10 – Premiazione del pubblico
Coloro che hanno partecipato al concorso potranno votare, attraverso la propria area personale, le prime 50 foto scelte dalla giuria e rese visibili dal giorno 30 settembre alla sezione “Concorso fotografico” sul sito dell’Ordine. La fotografia più votata riceverà il premio del pubblico.

Periti – Consulenti Tecnici del Tribunale

Delibera dell’Ordine provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Genova n. 25 del 12/4/2011 – Linee guida Albo dei Periti e/o Consulenti Tecnici d’ufficio del Tribunale –  (Link)

Procedure per l’iscrizione: Presso il Palazzo di Giustizia – Tribunale: Segreteria della Presidenza – 11° piano – stanze 90 e 81 – Tel. 010/5692257 – 2841 – Documentazione

D.P.S. Documento programmatico sulla Sicurezza

Il D.P.S. è l’unico documento in grado di attestare l’adeguamento alla normativa sulla tutela dei dati personali (privacy).

Il Consiglio dei Ministri nella seduta del 27 gennaio 2012 ha approvato il testo del c.d. Decreto Semplificazioni che e` stato pubblicato sulla G.U. 33 del 9.2.2012 (Decreto Legge 9.2.2012 n. 5).

Con l`articolo 45 del D.L. viene soppresso l’obbligo di redigere il “Documento Programmatico sulla Sicurezza” (DPS o DPSS)

Il DPS è un manuale per la pianificazione della sicurezza dei dati in azienda: descrive come si tutelano i dati personali di dipendenti, collaboratori, clienti, utenti, fornitori ecc.

Il Garante ha individuato una figura responsabile per il trattamento dei dati più una serie di punti per i quali l’azienda deve adottare tutte le misure necessarie per l’espletamento della legge.

Lo scopo del D.P.S. è proprio quello di descrivere la situazione attuale con riferimento ai punti stabiliti dal garante.

I tempi di stesura del DPS variano a secondo della dimensione dell’azienda e dalla mole di dati da processare, il documento programmatico richiede una attenta valutazione della situazione aziendale e dei trattamenti effettuati.

Il DPS deve avere data certa e deve essere aggiornato annualmente.   Una copia del DPS deve essere custodita presso la sede per essere consultabile e deve essere esibita in caso di controlli.

Il Titolare del trattamento nella logica di una gestione consapevole deve individuare tutte le persone che hanno accesso ai dati ed a ciascuna dice esattamente come si deve comportare. Inoltre deve predisporre le informative da dare a tutti coloro che gli affidano dati in cui spiega le metodiche usate nei trattamenti.

Guida operativa per redigere il Documento programmatico sulla sicurezza (DPS)

Linee guida Sicurezza sul Lavoro

SICUREZZA SUL LAVORO – LINEE GUIDA SUGLI OBBLIGHI DEL MEDICO/ODONTOIATRA

Il Medico o l’Odontoiatra è equiparato a Datore di Lavoro qualora nel suo studio operi almeno un collaboratore (es. segretario/a, assistente alla poltrona etc.) o altra figura professionale che presti la sua opera a qualsiasi titolo (addetti alla manutenzione di impianti o sistemi informatici, alle pulizie etc.) perciò è tenuto ad adempiere ad una serie di obblighi inerenti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro in virtù del Testo Unico sulla Sicurezza D.Lgs. 81/08.

Le principali direttive dettate dal Testo Unico sono:

– Messa in sicurezza dei luoghi di lavoro (strutture, impianti e macchinari)
– Valutazione dei rischi
– Informazione e formazione dei collaboratori

Il Medico o l’Odontoiatra può avvalersi della consulenza di ingegneri qualificati in possesso dei requisiti previsti per:

  1. Nominare il Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) scegliendo tra due opzioni alternative:
    a)incaricare un tecnico esterno in possesso di tutti i requisiti, con il vantaggio di delegare a quest’ultimo ogni responsabilità connessa al servizio di prevenzione e protezione;
    b)Assumere direttamente l’incarico, previa partecipazione ad un corso specifico presso enti autorizzati, da rinnovare periodicamente nel tempo.
  2. Redigere il Dodumento di Valutazione dei Rischi ove sono opportunatamente descritti i rischi sulla sicurezza e la salute che caratterizzano l’attività lavorativa e le misure di prevenzione e protezione da adottare. In particolare dal 1 gennaio 2011 deve essere oggetto di valutazione anche il rischio di stress correlato.
  3. Procedere alla formazione e alla nomina dell’addetto/i anticendio e gestione dell’emergenza. Il corso ha una durata di 4 o 8 ore a secondo del livello di rischio incendio rilevato e deve essere tenuto da ingegneri qualificati.
  4. redigere il documento in cui siano contenute le regole e i comportamenti da seguire in caso di emergenza.

Riassumendo gli adempimenti obbligatori sono:

  • Nomina Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione  – Dlgs 81 2008 art. 17, comma 1, lett.b
  • Redazione Documento Valutazione Rischi – D.Lgs. 81/08 art.28
  • Revisione periodica Documento Valutazione Rischi – D.Lgs. 81/08 art.29
  • Nomina medico competente se previsto dal Documento di Valutazione dei Rischi – D.Lgs. 81/08 art. 18 comma 1, lett.a
  • Nomina addetto/i lotta antincendio, emergenze ed evacuazione – D.Lgs. 81/08 art. 18 comma 1, lett. b
  • Fornire ai lavoratori i necessari e idonei Dispositivi di Protezione Individuale – D.Lgs. 81/08 art. 18 comma 1, lett. i
  • Formazione periodica su rischi specifici individuati dal Documento Valutazione Rischi – D.Lgs. 81/08 art. 18 comma 1, lett. i
  • Dichiarazione di conformità degli impianti (elettrico, termico e speciali) e relative documentazioni di progetti – DM 37_2008
  • Messa a terra dell’impianto elettrico e verifica biennale da parte di organismo accreditato DPR 462_2001

Detenzione di sorgenti di radiazioni ionizzanti – art. 22 D.L. 17 marzo 1995 n. 230

Elenco Medici Competenti – old

Elenco Nazionale dei Medici Competenti

Per consultare l’Elenco Nazionale dei Medici Competenti

– in possesso dei titoli e requisiti previsti dall’art. 38 D.L.gs n.81 del 9 aprile
– in possesso del requisito previsto dall’art. 38 d-bis D.L.gs n.81 del 9 aprile 2008

si deve visitare il sito del Ministero della Salute

Sorveglianza sanitaria – Medici competenti: Lettera Circolare del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali recante “Chiarimenti in merito alle modifiche all’articolo 38, comma 1, del d.Lgs. n. 81/08, introdotte dal D.Lgs. n. 106/09

Modalità di trasmissione dell’autocertificazione per inclusione nell’elenco dei Medici Competenti (copia dell’autocertificazione dovrà essere inviata all’Ordine per aggiornare l’elenco) competenti D.LGS 81/2008 pubblicate sul sito del Ministero della Salute.

modello autocertificazione possesso titoli e requisiti
modello autocertificazione possesso requisito di cui all’art. 38 d-bis

    Comunicazione FNOMCeO – RGP 7622 del 03.07.08

    Art 38 D.Lgs 81-2008 – Medico competente

    Parere Provvedimento 18.9.2008 – Procedure accertamenti assenza tossicodipendenza – Comunicazione FNOMCeO 23.2.09

    Parere Provvedimento 18.9.2008 – Procedure accertamenti assenza tossicodipendenza

    D.Lgs. 106.09 Sorveglianza sanitaria titoli e requisiti del medico competente e relativi obblighi – Comunicazione FNOMCeO n. 32 del 24-9-09

    Ministero del lavoro, salute e politiche sociali chiarimento in merito a “Sorveglianza sanitaria Medici competenti” art. 38 D.lgs n.81

    La PEC dell’Ordine di Genova

    pec.jpgL’Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri della Provincia di Genova, offre gratuitamente agli iscritti una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC), tramite un contratto di convenzione triennale con Aruba.
    Questa grande opportunita’ e’ un servizio concesso in ottemperanza alla Legge n.2/2009 che impone il possesso della PEC per tutti i soggetti stabiliti dal Decreto-Legge 29 Novembre 2008, n.185 art.16, quali le Pubbliche Amministrazioni, le imprese costituite in forma societaria, ed i professionisti iscritti in Albi.

    Per ottenere la casella PEC dell’Ordine di Genova bisogna seguire la seguente procedura:

    • L’utente accede al portale www.arubapec.it
    • Clicca su “convenzioni”
    • Inserisce il codice convenzione OMCEO-GE-0015
    • Clicca su “Acquista”
    • Nella pagina successiva deve inserire codice fiscale, cognome e nome
    • Il sistema verifichera’ che i dati inseriti corrispondano realmente ad un iscritto all’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della provincia
    • L’utente dovra’ inserire i dati richiesti
    • La richiesta della casella PEC viene salvata e vengono generati in PDF i documenti necessari alla sottoscrizione del servizio PEC.

    La casella sara’ attivata solamente dopo la ricezione via fax della documentazione sottoscritta allegando documento identita’ al numero di fax 0575 862026.

    La casella PEC può essere consultata una volta attivata sul sito webmail.pec.it
    Parametri per la configurazione delle caselle PEC sul Client di Posta
    Accesso Nuova Webmail per le caselle di Posta Certificata

    Caselle PEC in scadenza

    In questi giorni stanno arrivando avvisi da parte della società Aruba sulla prossima scadenza della validità della casella PEC attivata con più di tre anni.

    Ogni collega che riceve questo avviso può quindi seguire la procedura indicata da Aruba per il rinnovo e la sua casella PEC verrà rinnovata per ulteriori tre anni.

    Come tre anni fa, al momento della prima attivazione, anche questo rinnovo sarà gratuito per gli iscritti all’Ordine di Genova, in quanto i costi per il rinnovo saranno a carico dell’Ordine.

    Guida al rinnovo PEC.

    Pubblica Amministrazione

    L’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di GENOVA mette a disposizione della Pubblica Amministrazione interessata, i dati identificativi dei propri iscritti con relativo indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) ai sensi dell’art. 16 comma 7 D.lgs 185/08.

    Il responsabile della Pubblica Amministrazione richiedente dovrà inoltrare, tramite il proprio indirizzo PEC, formale richiesta indirizzata al responsabile della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (incaricata a tenere e trasmettere gli indirizzi per conto dell’Ordine dei Medici di Genova) per info 06 362031. La procedura è senza oneri per il richiedente e sarà evasa entro il termine di 30 giorni.

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