Normativa Pubblicitaria Sanitaria

Attenzione: il DPR n. 137 del 7 agosto 2012, all’art. 4 prevede che “è ammessa con ogni mezzo la pubblicità informativa avente ad oggetto l’attività delle professioni regolamentate, le specializzazioni, i titoli posseduti attinenti alla professione, la struttura dello studio professionale e i compensi richiesti per le prestazioni. La pubblicità informativa deve essere funzionale all’oggetto, veritiera e corretta, non deve violare l’obbligo del segreto professionale e non deve essere equivoca, ingannevole o denigratoria”.

Alla luce della norma di cui sopra, le raccomandazioni contenute nelle linee di indirizzo dell’Ordine devono considerarsi valide ed efficaci limitatamente al contenuto del messaggio pubblicitario.

Linee Guida Pubblicita Sanitaria FNOMCeO

Linee Guida Internet
Ordine

Regolamento
Medicine non convenzionali

Regolamento
Pubblicità Sanitaria

Richiesta
Parere di conformità testo pubblicitario

Comunicazione
attivazione sito web

Tariffario

In materia di ONORARIO PROFESSIONALE vige il principio generale secondo cui «in ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all’importanza dell’opera e al decoro della professione ».

Art.2233 c.c. – Compenso – Il compenso, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice, sentito il parere dell’associazione professionale a cui il professionista appartiene.
In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all’importanza dell’opera e al decoro della professione.
Gli avvocati, i procuratori e i patrocinatori non possono, neppure per interposta persona, stipulare con i loro clienti alcun patto relativo ai beni che formano oggetto delle controversie affidate al loro patrocinio, sotto pena di nullità e dei danni.

Il Giudice quindi, ascoltata la relazione del Ordine di appartenenza del professionista, esprime, su richiesta dell’interessato, il cosiddetto PARERE DI CONGRUITA’.
Nel caso dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, la determinazione degli onorari era effettuata sulla base di apposita tariffa e con l’osservanza di una dettagliata disciplina che, a differenza di quanto avviene per la generalità delle professioni, veniva stabilita direttamente dalla legge.

La c.d. Legge tariffaria, n.244 del 21 febbraio 1963, stabiliva anzitutto che la tariffa minima nazionale – determinata con decreto del Presidente della Repubblica, a cura del Ministro della Sanità, sentito il parere della FNOMCeO, con possibilità di revisione ogni cinque anni – dovesse fissare l’onorario in relazione all’importanza e delicatezza della prestazione. Agli Ordini provinciali era attribuita la potestà di aumentare (o diminuire), entro il limite massimo del 30%, la tariffa nazionale in rapporto alla particolare situazione locale, sottoponendo la relativa delibera del Consiglio Direttivo all’approvazione del Medico provinciale (art.7). Con la soppressione di tale Organo periferico del Ministero della Sanità, a seguito della riforma sanitaria del 1978, la norma, di fatto, non ha più avuto applicazione ed è tuttora incerta la sua operatività.

Dal 2006, invece, il tariffario minimo nazionale delle prestazioni mediche, così come tutti i tariffari minimi di categoria,  è stato abolito con l’art.2, lett. A, della Legge 4/8/2006 n.248, di conversione del DL 4/7/2006 n.223 (c.d. legge Bersani).

Resta sottinteso che il medico è tenuto a far conoscere al cittadino il suo onorario che va accettato preventivamente e, se possibile, sottoscritto da entrambi. I compensi per le prestazioni medico-chirurgiche non possono essere subordinati ai risultati delle prestazioni medesime.

Tariffario

Attività Ordinistiche


Accesso ai documenti amministrativi

Delibera recepimento Regolamento di attuazione del DPR 18/4/2006 recante la disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi approvato dal Consiglio nella seduta del  31/7/2008

Riscossione Quote Ordine

DELIBERA N. 37 CONT/db del 22/09/2009

Regolamento interno procedura per morosi, applicazione spese di incasso e di  apertura istruttoria

Il Consiglio Direttivo dell’Ordine provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Genova nella  seduta del 22 Settembre 2009


Carta Europea sull’Alcol

CARTA EUROPEA SULL’ALCOL – approvata nella seduta di Consiglio del 26 ottobre 2010
“A sostegno del progressivo sviluppo del Piano d’Azione Europeo sull’Alcol, la Conferenza di Parigi invita tutti gli Stati membri a promuovere politiche globali sull’alcol e ad attuare programmi che esprimano, conformemente alle esigenze dei contesti economici-giuridici e socio-culturali dei diversi Paesi, i seguenti principi etici ed obiettivi, tenendo conto del fatto che questo documento non conferisce diritti legali.

Decalogo Comportamento Deontologico

“DECALOGO PER MIGLIORARE IL COMPORTAMENTO DEONTOLOGICO TRA COLLEGHI IN MERITO A RICHIESTE E PRESCRIZIONI”
approvato dal Consiglio dell’Ordine nella seduta del 22 settembre 2009 e nella seduta della FROMCeOL nella seduta del 7 ottobre 2009


Carta della Buona Comunicazione

“La Carta della Buona Comunicazione”
approvata dal Consiglio del 17 febbraio 2009 e presentata il 15 maggio 2009

Codice Deontologico

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Carta della Buona Comunicazione

  • la presentazione è avvenuta venerdì 15 maggio 2009 alle ore 10, presso la Sala Convegni dell’Ordine provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri in occasione della manifestazione sul tema “Medico e Giornalista di fronte alla Comunicazione“.

Leggi Istitutive

Leggi Istitutive degli Ordini

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO
13 Settembre 1946, n. 233
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
5 aprile 1950, n. 221

Legge Istitutiva dell’Albo degli Odontoiatri

Istituzione della professione sanitaria di odontoiatria e disposizioni relative al diritto di stabilimento ed alla libera prestazione di servizi da parte dei dentisti cittadini di Stati membri delle Comunità europee
24 Luglio 1985, n. 409

Legge sulla libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi

Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE
Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 368

Regolamento ai sensi dell’articolo 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante disciplina delle misure compensative per il riconoscimento dei titoli professionali conseguiti nei Paesi comunitari ed extracomunitari ai fini dell’esercizio delle attivita’ professionali di medico chirurgo, medico specialista, medico veterinario, farmacista, odontoiatra, psicologo, ostetrica, tecnico sanitario di radiologia medica, infermiere.
DECRETO 29 luglio 2010, n.268

Storia

Gli Ordini dei Medici furono istituiti dal Governo Giolitti, con legge istitutiva n.455 del 10 luglio 1910, dopo anni di travaglio parlamentare e di pressioni sociali.

Dopo che il regime fascista li aveva soppressi nel marzo 1935, con un laconico articolo di legge che ne trasferiva le funzioni ed i compiti al Sindacato fascista di categoria, gli stessi furono ricostituiti dall’Assemblea Costituente con D.L.C.P.S. del 13 settembre 1946, n.233 il cui regolamento di esecuzione veniva approvato con D.P.R. n.221 del 5 aprile 1950.

Gli Ordini dei Medici mutarono la loro denominazione giuridica nell’anno 1985, diventando “Ordini Provinciali dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri” a seguito della emanazione della legge 14 luglio 1985, n.409, che, recependo e dando attuazione alle direttive CEE n.78/686 e n.78/687, relative all’istituzione del corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria (D.P.R. 28 febbraio 1980, n.135), istituiva la professione di odontoiatra, creando un Albo degli Odontoiatri nell’ambito dell’Ordine dei Medici.

In pratica, si realizzava un sistema di convivenza, in un unico ordinamento, di due Albi professionali con la conseguente istituzione, all’interno del Consiglio Direttivo, della Commissione per gli iscritti all’Albo dei Medici Chirurghi e della Commissione per gli iscritti all’Albo degli Odontoiatri quali organi collegiali, dotati di specifiche competenze istituzionali.

L’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri è oggi un Ente di Diritto Pubblico, dotato di una propria autonomia gestionale e decisionale, posto sotto la vigilanza del Ministero della Sanità e coordinato nelle sue attività istituzionali dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri.

L’Ordine

Al Consiglio Direttivo dell’Ordine spettano le seguenti attribuzioni:

  • compilare e tenere gli Albi Professionali degli iscritti;
  • vigilare alla conservazione del decoro e dell’indipendenza dell’Ordine;
  • designare i rappresentanti dell’Ordine presso commissioni, enti ed organizzazioni di carattere provinciale o comunale;
  • promuovere e favorire tutte le iniziative intese a facilitare il progresso culturale degli iscritti;
  • dare il proprio contributo di esperienza e conoscenza alle autorità per lo studio e la soluzione dei problemi sanitari provinciali e locali;
  • esercitare il potere disciplinare nei confronti dei Sanitari iscritti all’Albo dei Medici Chirurghi ed all’Albo degli Odontoiatri, rispettivamente da parte delle Commissioni di Disciplina Medica ed Odontoiatrica;
  • procurare la conciliazione nelle controversie tra sanitari o tra medici e persone od enti per le quali il medico abbia prestato la sua opera professionale, in relazione alle spese ed agli onorari.

Kit Firma Digitale

Modifica convenzione FNOMCeO Posta Elettronica Certificata  – Servizio di Firma Digitale in convenzione con Aruba 
– Acquisto In Convenzione –
 

Vi comunichiamo che in data 31/10/2025 cesserà l’attuale convenzione della FNOMCeO con Aruba per il servizio casella PEC, sino ad oggi fornito gratuitamente agli iscritti

Onde agevolare gli iscritti, la Federazione ha, comunque, stipulato una nuova convenzione (di tipo scontistico) con il medesimo gestore Aruba per il triennio 01/11/2025 – 31/10/2028.

In forza di questa nuova convenzione, chi vorrà mantenere l’attuale casella PEC con il provider Aruba, a suo tempo acquisita per il tramite dell’Ordine come indicato dalla FNOMCeO, dovrà farsi direttamente carico del relativo costo e perfezionare in via autonoma la procedura sul

sito di Aruba entro la scadenza della propria casella PEC.

Chi, invece, volesse aprire una nuova casella con altro gestore sarà ovviamente libero di farlo.

A tal proposito si ricorda che per i professionisti è obbligatorio essere muniti di un indirizzo PEC che dovrà essere comunicato all’Ordine e che potrà essere utilizzato per comunicazioni da parte della Pubblica Amministrazione.

Gli iscritti potranno beneficiare di uno sconto rispetto al listino online presente alla pagina  https://www.aruba.it/listino-pec.asp

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Per ottenere la POSTA CERTIFICATA bisogna seguire la seguente procedura: 
  • L’utente accede al portale www.pec.it;
  • Clicca su “CONVENZIONI”;
  • Inserisce il codice convenzione OMCEO-GE-0015;
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    Per ottenere la FIRMA DIGITALE CNS bisogna seguire la seguente procedura:
    • L’utente accede al portale www.pec.it;
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Commis. Albo Medici

2015 – 2017
Dott. Enrico Bartolini (Presidente)

Dott. Alessandro Bonsignore
Dott. Federico Pinacci
Dott. Monica Puttini
Dott. Cristiano Alicino
Dott. Alberto De Micheli
Dott. Alberto Ferrando
Dott. Luigi Ferrannini
Dott.ssa Ilaria Ferrari
Dott.ssa Thea Giacomini
Dott. Valeria Messina
Prof. Giovanni Murialdo
Dott. Luca Nanni
Dott.ssa Alice Perfetti
Dott. Gianni Testino

Psicoterapeuti

Iscrizione nell’Elenco Psicoterapeuti

(art. 3 Legge 18 febbraio 1989 n. 56 – Ordinamento della professione di psicologo)

….. Art. 3
(Esercizio dell’attività psicoterapeutica)

1. L’esercizio dell’attività psicoterapeutica è subordinato ad una specifica formazione professionale, da acquisirsi, dopo il conseguimento della laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali che prevedano adeguata formazione e addestramento in psicoterapia, attivati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, presso scuole di specializzazione universitaria o presso istituti a tal fine riconosciuti con le procedure di cui all’articolo 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica.
2. Agli psicoterapeuti non medici è vietato ogni intervento di competenza esclusiva della professione medica.
3. Previo consenso del paziente, lo psicoterapeuta e il medico curante sono tenuti alla reciproca informazione.

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