SICUREZZA SUL LAVORO – LINEE GUIDA SUGLI OBBLIGHI DEL MEDICO/ODONTOIATRA
Il Medico o l’Odontoiatra è equiparato a Datore di Lavoro qualora nel suo studio operi almeno un collaboratore (es. segretario/a, assistente alla poltrona etc.) o altra figura professionale che presti la sua opera a qualsiasi titolo (addetti alla manutenzione di impianti o sistemi informatici, alle pulizie etc.) perciò è tenuto ad adempiere ad una serie di obblighi inerenti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro in virtù del Testo Unico sulla Sicurezza D.Lgs. 81/08.
Le principali direttive dettate dal Testo Unico sono:
– Messa in sicurezza dei luoghi di lavoro (strutture, impianti e macchinari)
– Valutazione dei rischi
– Informazione e formazione dei collaboratori
Il Medico o l’Odontoiatra può avvalersi della consulenza di ingegneri qualificati in possesso dei requisiti previsti per:
- Nominare il Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) scegliendo tra due opzioni alternative:
a)incaricare un tecnico esterno in possesso di tutti i requisiti, con il vantaggio di delegare a quest’ultimo ogni responsabilità connessa al servizio di prevenzione e protezione;
b)Assumere direttamente l’incarico, previa partecipazione ad un corso specifico presso enti autorizzati, da rinnovare periodicamente nel tempo. - Redigere il Dodumento di Valutazione dei Rischi ove sono opportunatamente descritti i rischi sulla sicurezza e la salute che caratterizzano l’attività lavorativa e le misure di prevenzione e protezione da adottare. In particolare dal 1 gennaio 2011 deve essere oggetto di valutazione anche il rischio di stress correlato.
- Procedere alla formazione e alla nomina dell’addetto/i anticendio e gestione dell’emergenza. Il corso ha una durata di 4 o 8 ore a secondo del livello di rischio incendio rilevato e deve essere tenuto da ingegneri qualificati.
- redigere il documento in cui siano contenute le regole e i comportamenti da seguire in caso di emergenza.
Riassumendo gli adempimenti obbligatori sono:
- Nomina Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione – Dlgs 81 2008 art. 17, comma 1, lett.b
- Redazione Documento Valutazione Rischi – D.Lgs. 81/08 art.28
- Revisione periodica Documento Valutazione Rischi – D.Lgs. 81/08 art.29
- Nomina medico competente se previsto dal Documento di Valutazione dei Rischi – D.Lgs. 81/08 art. 18 comma 1, lett.a
- Nomina addetto/i lotta antincendio, emergenze ed evacuazione – D.Lgs. 81/08 art. 18 comma 1, lett. b
- Fornire ai lavoratori i necessari e idonei Dispositivi di Protezione Individuale – D.Lgs. 81/08 art. 18 comma 1, lett. i
- Formazione periodica su rischi specifici individuati dal Documento Valutazione Rischi – D.Lgs. 81/08 art. 18 comma 1, lett. i
- Dichiarazione di conformità degli impianti (elettrico, termico e speciali) e relative documentazioni di progetti – DM 37_2008
- Messa a terra dell’impianto elettrico e verifica biennale da parte di organismo accreditato DPR 462_2001
Detenzione di sorgenti di radiazioni ionizzanti – art. 22 D.L. 17 marzo 1995 n. 230
ECM

L’Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri della Provincia di Genova, offre gratuitamente agli iscritti una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC), tramite un contratto di convenzione triennale con Aruba.