ECM

Cos’è l’ECM

L’ECM è il processo attraverso il quale il professionista della salute si mantiene aggiornato per rispondere ai bisogni dei pazienti, alle esigenze del Servizio sanitario e al proprio sviluppo  professionale.

La formazione continua in medicina comprende l’acquisizione di nuove conoscenze, abilità e attitudini utili a una pratica competente ed esperta.

I professionisti sanitari hanno l’obbligo deontologico di mettere in pratica le nuove conoscenze e competenze per offrire un’assistenza qualitativamente utile. Prendersi, quindi, cura dei propri pazienti con competenze aggiornate, senza conflitti di interesse, in modo da poter essere un buon professionista della sanità.

L’avvio del Programma nazionale di ECM nel 2002, in base al DLgs 502/1992 integrato dal DLgs 229/1999 che avevano istituito l’obbligo della formazione continua per i professionisti della sanità, ha rappresentato un forte messaggio nel mondo della sanità. La nuova fase dell’ECM contiene molte novità e si presenta quale strumento per progettare un moderno approccio allo sviluppo e al monitoraggio delle competenze individuali.

Dal 1 gennaio 2008, con l’entrata in vigore della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, la gestione amministrativa del programma di ECM ed il supporto alla Commissione Nazionale per la Formazione Continua, fino ad oggi competenze del Ministero della salute, sono stati trasferiti all’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas).

L’Accordo Stato Regioni del 1° agosto 2007 che definisce il Riordino del Programma di Formazione Continua in Medicina e stabilisce la nuova organizzazione e le nuove regole per la Governance del sistema Ecm del triennio 2008-2010, individua infatti nell’Agenzia la “casa comune” a livello nazionale, in cui collocare la Commissione nazionale e gli organismi che la corredano.

Normativa Nazionale

Normativa

  • Ministero della Salute – ECM – Educazione continua in medicina
  • Ministero della Salute – Il sistema di accreditamento eventi e PFA è stato trasferito dal sito del Ministero della Salute a quello dell’Agenzia Nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS). Gli utenti (Organizzatori e Referee) del sistema ECM possono accedervi e utilizzare le stesse funzioni che avevano a loro disposizione sul sito del Ministero della Salute, accedendo alla sezione “accreditamento eventi”  e fornendo le loro credenziali di accesso.
  • Definizione assetto organizzativo e funzionale del sistema regionale ECM. Istituzione elenco regionale soggetti accreditati (Provider regionali) e attivazione avviso per accreditamento degli stessi. Approvazione obbiettivi regionali 2005. D.G.R. 11.02.2005 n. 146
  • Definizione assetto organizzativo e funzionale del sistema regionale ECM. Istituzione soggetti accreditati (Provider regionali) e attivazione avviso per accreditamento degli stessi. Approvazione obbiettivi formativi regionali 2005, BURL Parte II del 6.4.2005 n. 146

Indicazioni:
 
Se non lo si è già fatto, è necessario che il professionista si registri sul sito www.cogeaps.it che gestisce l’anagrafica dei crediti ECM dei sanitari italiani.

Nella fase di registrazione è necessario selezionare che la propria Federazione di appartenenza è la FNOMCeO (Federazione Nazionale Ordini Medici Chirurghi e Odontoiatri).

Una volta effettuata la registrazione, è necessario completare i dati della propria anagrafica indicando anche l’attività professionale esercitata e la disciplina. Ciò serve a COGEAPS per calcolare l’esatto debito formativo cui il professionista è tenuto.

Il professionista troverà l’elenco degli eventi ECM a cui ha partecipato ed i crediti che ha accumulato. E’ importante ricordare che chi organizza gli eventi ha 90 giorni di tempo per mandare i dati al COGEAPS. Questo significa che è normale una latenza di almeno tre mesi nell’aggiornamento dei dati. Addirittura i corsi ECM online (FAD) hanno un ritardo nella registrazione ancora maggiore perché l’organizzatore manda i dati al COGEAPS solo alla chiusura dell’evento online, se il professionista frequenta dei corsi ECM nel mese di dicembre 2016 li vedrà comparire nella propria scheda COGEAPS non prima del mese di aprile 2017.

E’ comunque consigliato a tutti i professionisti di conservare gli attestati al termine di ogni evento formativo frequentato. Perchè se per qualche disguido il COGEAPS non riceve i dati da parte dell’organizzatore dell’evento, il professionista potrà comunque chiederne la registrazione esibendo l’attestato posseduto.

Per qualunque informazione sulla propria posizione ECM risultante dall’anagrafica, il professionista può rivolgersi al front-office del COGEAPS.

Regolamento e Procedure

  • Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni
  • Codice disciplinare Comparto Enti Pubblici non Economici – Personale non Dirigente
  • Delibera Piano Anticorruzione
  • Nomina Responsabile della Prevenzione della Corruzione
  • Nomina Responsabile della Prevenzione della Corruzione (Delibera n.71 Segr/gb del 28/06/2016)
  • Codice di Comportamento del personale alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni DPR 62 del 16 aprile 2013
  • Accesso ai Documenti Amministrativi – Documento
  • Regolamento procedimenti Disciplinari Personale Dipendente (Delibera OMCeOGE n.73 del 29/9/2020 e Delibera FNOMCeO n.21 del 22/01/2021)

Trasparenza

Lo schema di decreto legislativo in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle PA costituisce un elemento essenziale della politica del Governo in tema di lotta alla corruzione e alla illegalità. Si tratta di un provvedimento ampio (54 articoli) predisposto in tempi rapidissimi in attuazione della delega contenuta nella recente legge anticorruzione (n.190 del 6 novembre 2012).
Con questo provvedimento si intende dare attuazione al principio di trasparenza intesa come total disclosure, cioè “accessibilità totale delle informazioni su ogni aspetto dell’organizzazione e dell’attività amministrativa, del perseguimento delle funzioni istituzionali e dell’utilizzo delle risorse pubbliche.” Il modello cui si ispira è quello del Freedom of Information Act statunitense.
Queste sono solo alcune delle novità più significative:
1) i documenti e le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria, devono essere disponibili in formato aperto e possono essere conosciuti, fruiti, utilizzati e riutilizzati da parte di chiunque;
2) accesso civico: tutti avranno il diritto di chiedere ed ottenere gratuitamente dalle pubbliche amministrazione gli atti, i documenti e le informazioni di cui è obbligatoria la pubblicazione ma che, per qualsiasi motivo, le amministrazioni non hanno provveduto a rendere pubbliche sui propri siti istituzionali;
3) per rendere agevole l’accesso ai documenti e ai dati oggetto di pubblicazione i siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni prevederanno una apposita sezione denominata “Amministrazione trasparente” e, per rendere maggiormente utilizzabili le informazioni in essa contenute, non potranno essere usati filtri e altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai comuni motori di ricerca web di indicizzare i dati ed effettuare ricerche;
4) tutte le informazioni e i dati in possesso dell’amministrazione dovranno essere oggetto di pubblicazione. In particolare tutte le informazioni necessarie ai cittadini per ottenere atti documenti o servizi da parte della amministrazioni dovranno essere disponibili on line. Inoltre dovrà esserci la massima trasparenza sugli atti contabili e di spesa delle amministrazioni ivi inclusi quelli di trasferimento di fondi pubblici ad altri soggetti pubblici e privati;
5) si riorganizzano in modo organico e completo le sanzioni e le responsabilità a carico dei funzionari per il mancato, ritardato o inesatto adempimento degli obblighi di pubblicazione;
6) si prevede l’inefficacia dei provvedimenti di conferimento di incarichi adottati, ma non pubblicati, con il conseguente divieto di corrispondere la retribuzione prevista.
Ecco alcuni esempi in concreto sull’attuazione del decreto legislativo
a) Politici – Per quanto riguarda la pubblicità della situazione reddituale e patrimoniale dei titolari di incarichi politici si è previsto che siano pubblicati tutti i compensi percepiti dal soggetto in relazione a qualsiasi incarico e si è estesa a tutti la disciplina prevista per l’anagrafe patrimoniale dei parlamentari: dovrà essere resa pubblica la situazione patrimoniale (proprietà immobiliari, quote di società, ecc..) e sarà così consentito a chiunque di verificare se, e in che misura, l’espletamento dell’incarico sia stato occasione di arricchimento personale.
b) Incarichi dirigenziali e di diretta collaborazione – Si prevede la pubblicazione degli estremi dell’atto di conferimento, dei compensi percepiti, nonchè dei dati relativi allo svolgimento di altri incarichi o di attività professionali.
c) Dirigenti e consulenti esterni – La pubblicazione degli estremi dell’atto di conferimento dell’incarico è condizione per la liquidazione del compenso; qualora sia stata omessa e il pagamento comunque effettuato sono inoltre previste sanzioni pecuniarie e disciplinari a carico dei dirigenti responsabili.
d) Procedimenti amministrativi e servizi online – Si stabilisce, la pubblicazione, per ciascun procedimento a istanza di parte, dell’elenco di tutti i documenti da produrre a corredo dell’istanza e si prevede che non possa essere richiesto l’uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati online; si prevede la pubblicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica cui rivolgersi per ciascun procedimento nonchè del titolare dei poteri sostitutivi da attivare in caso di mancata risposta.

Contatti

Indirizzo: Piazza della Vittoria 12/4, 16121 Genova – Telefono: 010 587846, Email: protocollo@omceoge.org – PEC ordinemedici@pec.omceoge.eu, Codice Fiscale 80015710108 – Codice IPA opdmc_ge – Codice Univoco Ufficio KMON67

Orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 14.30 escluso i festivi

L’Ordine è a disposizione del pubblico per i seguenti servizi:

  • Iscrizione (Albo Medici – Albo Odontoiatri)
  • Iscrizione per trasferimento da altro Ordine (Albo Medici – Albo Odontoiatri)
  • Domande di cancellazione (Albo Medici – Albo Odontoiatri)
  • Richieste di annotazione agli Elenchi Speciali (Psicoterapeuti – Universitari – Annotazione all’esercizio dell’odontoiatria)
  • Domande di inserimento nelle graduatorie (Medicina Generale – Pediatrica – Specialistica Ambulatoriale)
  • Pubblicità sanitaria per: singolo professionista – personale universitario – strutture sanitarie – regolamento – pubblicità sanitaria in rete
  • Censimento studi odontoiatrici
  • Rilascio contrassegni auto
  • Rinnovo tessera iscrizione al relativo Albo
  • Rilascio certificati iscrizione
  • Tenuta ed aggiornamento dell’Albo Professionale a seguito di comunicazione di variazione dati anagrafici – residenza – domicilio – titoli di studio
  • Parere di congruità parcelle
  • Informazioni su leggi, norme, riguardanti la categoria
  • Predisposizione e controllo contratti di formazione lavoro
  • Enpam
  • Aggiornamento professionale agli iscritti
  • Tariffario Minimo Nazionale

Specializzazioni Mediche

Corso Triennale MMG

Normativa
D. Lg.vo 17 agosto 1999, n. 368
“Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli” (in particolare il Titolo IV)
D. Lg.vo 8 luglio 2003 n. 277
“Attuazione della direttiva 2001/19/CE che modifica le direttive del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali e le direttive del Consiglio concernenti le professioni di infermiere professionale, dentista, ostetrica, architetto, farmacista e medico”
Decreto del Ministro della Salute 7 marzo 2006
“Principi fondamentali per la disciplina unitaria in materia di formazione specifica in medicina generale”
Decreto del Ministro della Salute 13 aprile 2007
“Modificazioni al decreto 7 marzo 2006, concernente i principi fondamentali della disciplina unitaria in materia di formazione specifica in medicina generale”
Deliberazione della Giunta Regionale 12 settembre 2008 n. 1112
“Modalità organizzative e gestionali per i corsi di formazione specifica in medicina generale di cui al D. Lg.vo 368/99 e ss.mm”.
Il decreto legislativo 17 agosto 1999 n. 368, attuativo della direttiva 93/16/CEE, modificato dal decreto legislativo 277/2003, prevede che per l’esercizio dell’attività di medico chirurgo di medicina generale nell’ambito del Servizio sanitario nazionale è necessario il possesso del diploma di formazione specifica in medicina generale, fermo restando la validità degli attestati già rilasciati ai sensi del D.M. 10/10/88 e decreto legislativo 256/1991.

Periti – Consulenti Tecnici del Tribunale

 

Protocollo d’Intesa Circondariale tra Tribunale di Genova, Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Genova, Ordine degli Avvocati  del 20/12/2018 (link)

Delibera dell’Ordine provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Genova n. 25 del 12/4/2011 – Linee guida Albo dei Periti e/o Consulenti Tecnici d’ufficio del Tribunale –  (Link)

Delibera dell’Ordine provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Genova  del 27/10/2015 – Linee guida Albo dei Periti e/o Consulenti Tecnici d’ufficio del Tribunale – (link)

Procedure per l’iscrizione: Presso il Palazzo di Giustizia – Tribunale: Segreteria della Presidenza – 11° piano – stanze 90 e 81 – Tel. 010/5692257 – 2841 – Documentazione

D.P.S. Documento programmatico sulla Sicurezza

Il D.P.S. è l’unico documento in grado di attestare l’adeguamento alla normativa sulla tutela dei dati personali (privacy).

Il Consiglio dei Ministri nella seduta del 27 gennaio 2012 ha approvato il testo del c.d. Decreto Semplificazioni che e` stato pubblicato sulla G.U. 33 del 9.2.2012 (Decreto Legge 9.2.2012 n. 5).

Con l`articolo 45 del D.L. viene soppresso l’obbligo di redigere il “Documento Programmatico sulla Sicurezza” (DPS o DPSS)

Il DPS è un manuale per la pianificazione della sicurezza dei dati in azienda: descrive come si tutelano i dati personali di dipendenti, collaboratori, clienti, utenti, fornitori ecc.

Il Garante ha individuato una figura responsabile per il trattamento dei dati più una serie di punti per i quali l’azienda deve adottare tutte le misure necessarie per l’espletamento della legge.

Lo scopo del D.P.S. è proprio quello di descrivere la situazione attuale con riferimento ai punti stabiliti dal garante.

I tempi di stesura del DPS variano a secondo della dimensione dell’azienda e dalla mole di dati da processare, il documento programmatico richiede una attenta valutazione della situazione aziendale e dei trattamenti effettuati.

Il DPS deve avere data certa e deve essere aggiornato annualmente.   Una copia del DPS deve essere custodita presso la sede per essere consultabile e deve essere esibita in caso di controlli.

Il Titolare del trattamento nella logica di una gestione consapevole deve individuare tutte le persone che hanno accesso ai dati ed a ciascuna dice esattamente come si deve comportare. Inoltre deve predisporre le informative da dare a tutti coloro che gli affidano dati in cui spiega le metodiche usate nei trattamenti.

Guida operativa per redigere il Documento programmatico sulla sicurezza (DPS)

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