Normativa Pubblicitaria Sanitaria

Attenzione: il DPR n. 137 del 7 agosto 2012, all’art. 4 prevede che “è ammessa con ogni mezzo la pubblicità informativa avente ad oggetto l’attività delle professioni regolamentate, le specializzazioni, i titoli posseduti attinenti alla professione, la struttura dello studio professionale e i compensi richiesti per le prestazioni. La pubblicità informativa deve essere funzionale all’oggetto, veritiera e corretta, non deve violare l’obbligo del segreto professionale e non deve essere equivoca, ingannevole o denigratoria”.

Alla luce della norma di cui sopra, le raccomandazioni contenute nelle linee di indirizzo dell’Ordine devono considerarsi valide ed efficaci limitatamente al contenuto del messaggio pubblicitario.

 

Linee Guida Pubblicita Sanitaria FNOMCeO
Linee Guida Internet
Ordine
Regolamento
Medicine non convenzionali
Regolamento
Pubblicità Sanitaria
Richiesta
Parere di conformità testo pubblicitario
Comunicazione
attivazione sito web

Tariffario

In materia di ONORARIO PROFESSIONALE vige il principio generale secondo cui «in ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all’importanza dell’opera e al decoro della professione ».

Art.2233 c.c. – Compenso – Il compenso, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice, sentito il parere dell’associazione professionale a cui il professionista appartiene.
In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all’importanza dell’opera e al decoro della professione.
Gli avvocati, i procuratori e i patrocinatori non possono, neppure per interposta persona, stipulare con i loro clienti alcun patto relativo ai beni che formano oggetto delle controversie affidate al loro patrocinio, sotto pena di nullità e dei danni.

Il Giudice quindi, ascoltata la relazione del Ordine di appartenenza del professionista, esprime, su richiesta dell’interessato, il cosiddetto PARERE DI CONGRUITA’.
Nel caso dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, la determinazione degli onorari era effettuata sulla base di apposita tariffa e con l’osservanza di una dettagliata disciplina che, a differenza di quanto avviene per la generalità delle professioni, veniva stabilita direttamente dalla legge.

La c.d. Legge tariffaria, n.244 del 21 febbraio 1963, stabiliva anzitutto che la tariffa minima nazionale – determinata con decreto del Presidente della Repubblica, a cura del Ministro della Sanità, sentito il parere della FNOMCeO, con possibilità di revisione ogni cinque anni – dovesse fissare l’onorario in relazione all’importanza e delicatezza della prestazione. Agli Ordini provinciali era attribuita la potestà di aumentare (o diminuire), entro il limite massimo del 30%, la tariffa nazionale in rapporto alla particolare situazione locale, sottoponendo la relativa delibera del Consiglio Direttivo all’approvazione del Medico provinciale (art.7). Con la soppressione di tale Organo periferico del Ministero della Sanità, a seguito della riforma sanitaria del 1978, la norma, di fatto, non ha più avuto applicazione ed è tuttora incerta la sua operatività.

Dal 2006, invece, il tariffario minimo nazionale delle prestazioni mediche, così come tutti i tariffari minimi di categoria,  è stato abolito con l’art.2, lett. A, della Legge 4/8/2006 n.248, di conversione del DL 4/7/2006 n.223 (c.d. legge Bersani).

Resta sottinteso che il medico è tenuto a far conoscere al cittadino il suo onorario che va accettato preventivamente e, se possibile, sottoscritto da entrambi. I compensi per le prestazioni medico-chirurgiche non possono essere subordinati ai risultati delle prestazioni medesime.

Tariffario

Codice Deontologico

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Carta della Buona Comunicazione

  • la presentazione è avvenuta venerdì 15 maggio 2009 alle ore 10, presso la Sala Convegni dell’Ordine provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri in occasione della manifestazione sul tema “Medico e Giornalista di fronte alla Comunicazione“.

Normativa

Leggi Istitutive degli Ordini

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO
13 Settembre 1946, n. 233
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
5 aprile 1950, n. 221

Legge Istitutiva dell’Albo degli Odontoiatri

Istituzione della professione sanitaria di odontoiatria e disposizioni relative al diritto di stabilimento ed alla libera prestazione di servizi da parte dei dentisti cittadini di Stati membri delle Comunità europee
24 Luglio 1985, n. 409

Legge sulla libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi

Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE
Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 368

Regolamento ai sensi dell’articolo 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante disciplina delle misure compensative per il riconoscimento dei titoli professionali conseguiti nei Paesi comunitari ed extracomunitari ai fini dell’esercizio delle attivita’ professionali di medico chirurgo, medico specialista, medico veterinario, farmacista, odontoiatra, psicologo, ostetrica, tecnico sanitario di radiologia medica, infermiere.
DECRETO 29 luglio 2010, n.268

Storia e leggi istitutive

Gli Ordini dei Medici furono istituiti dal Governo Giolitti, con legge istitutiva n.455 del 10 luglio 1910, dopo anni di travaglio parlamentare e di pressioni sociali.

Dopo che il regime fascista li aveva soppressi nel marzo 1935, con un laconico articolo di legge che ne trasferiva le funzioni ed i compiti al Sindacato fascista di categoria, gli stessi furono ricostituiti dall’Assemblea Costituente con D.L.C.P.S. del 13 settembre 1946, n.233 il cui regolamento di esecuzione veniva approvato con D.P.R. n.221 del 5 aprile 1950.

Gli Ordini dei Medici mutarono la loro denominazione giuridica nell’anno 1985, diventando “Ordini Provinciali dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri” a seguito della emanazione della legge 14 luglio 1985, n.409, che, recependo e dando attuazione alle direttive CEE n.78/686 e n.78/687, relative all’istituzione del corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria (D.P.R. 28 febbraio 1980, n.135), istituiva la professione di odontoiatra, creando un Albo degli Odontoiatri nell’ambito dell’Ordine dei Medici.

In pratica, si realizzava un sistema di convivenza, in un unico ordinamento, di due Albi professionali con la conseguente istituzione, all’interno del Consiglio Direttivo, della Commissione per gli iscritti all’Albo dei Medici Chirurghi e della Commissione per gli iscritti all’Albo degli Odontoiatri quali organi collegiali, dotati di specifiche competenze istituzionali.

L’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri è oggi un Ente di Diritto Pubblico, dotato di una propria autonomia gestionale e decisionale, posto sotto la vigilanza del Ministero della Sanità e coordinato nelle sue attività istituzionali dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri.

Leggi Istitutive degli Ordini

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 
13 Settembre 1946, n. 233 
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
5 aprile 1950, n. 221

Legge Istitutiva dell’Albo degli Odontoiatri

Istituzione della professione sanitaria di odontoiatria e disposizioni relative al diritto di stabilimento ed alla libera prestazione di servizi da parte dei dentisti cittadini di Stati membri delle Comunità europee
24 Luglio 1985, n. 409

Legge sulla libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi

Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE
Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 368

 

Regolamento ai sensi dell’articolo 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante disciplina delle misure compensative per il riconoscimento dei titoli professionali conseguiti nei Paesi comunitari ed extracomunitari ai fini dell’esercizio delle attivita’ professionali di medico chirurgo, medico specialista, medico veterinario, farmacista, odontoiatra, psicologo, ostetrica, tecnico sanitario di radiologia medica, infermiere. 
DECRETO 29 luglio 2010, n.268


Contatti

Sede e contatti

La sede dell’Ordine è ubicata a Genova in Piazza della Vittoria 12/4 (Cap 16121)

Codice Fiscale 80015710108

Codice IPA opdmc_ge

Codice Univoco Ufficio KMON67

________________________________________

Telefono: 010587846

Email: protocollo@omceoge.org

PEC: ordinemedici@pec.omceoge.eu

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Le pratiche ENPAM vengono trattate dal lunedì al venerdì con orario 09:00 – 11:00

Le pratiche ECM vengono trattate dal lunedì al venerdì con orario 10:00 – 12:00

________________________________________

Orari di apertura al pubblico

Giorno – Orario  

Lunedì 8.30 – 14.30      

Martedì  8.30 – 14.30      

Mercoledì 8.30 – 14.30      

Giovedì 8.30 – 14.30      

Venerdì 8.30 – 14.30      

Sabato Chiuso

Modulistica


Autocertificazione

Atto Notorio

Autocertificazione Iscrizione Ordine

Autocertificazione Titolo di Specialità

Variazione di residenza, studio, domicilio

Notifica incarico presso strutture private della provincia di Genova a Direttore Sanitario e Responsabile Tecnico

Richiesta parere di congruità – Taratura parcelle

Riconoscimento del Servizio Sanitario prestato all’estero

Richiesta Accesso Atti Amministrativi


Dichiarazione di obiezione di coscienza

Certificato in caso di morte

Obiezione di coscienza – interruzione di gravidanza

Assistenza al parto

Sangue: donazione e autodonazione

Silicosi e Asbestosi

D.lgs. 626/94

Radiazioni ionizzanti

Infortunio

Certificazioni INPS

Malattia professionale

Consenso Informato

Sospetta reazione avversa

Referto

Malattie Infettive



Modulistica ENPAM

L’Ordine

Al Consiglio Direttivo dell’Ordine spettano le seguenti attribuzioni:

  • compilare e tenere gli Albi Professionali degli iscritti;
  • vigilare alla conservazione del decoro e dell’indipendenza dell’Ordine;
  • designare i rappresentanti dell’Ordine presso commissioni, enti ed organizzazioni di carattere provinciale o comunale;
  • promuovere e favorire tutte le iniziative intese a facilitare il progresso culturale degli iscritti;
  • dare il proprio contributo di esperienza e conoscenza alle autorità per lo studio e la soluzione dei problemi sanitari provinciali e locali;
  • esercitare il potere disciplinare nei confronti dei Sanitari iscritti all’Albo dei Medici Chirurghi ed all’Albo degli Odontoiatri, rispettivamente da parte delle Commissioni di Disciplina Medica ed Odontoiatrica;
  • procurare la conciliazione nelle controversie tra sanitari o tra medici e persone od enti per le quali il medico abbia prestato la sua opera professionale, in relazione alle spese ed agli onorari.
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