L’assistenza ai pazienti stranieri: il quadro attuale, gli strumenti di intervento, i percorsi di cura.

Problematiche affettive e sessuali: il ruolo del medico
Iscrizione e Cancellazione Albi
Modulistica Varia
Privacy
Elenco Medici Competenti
Regolamento – Patrocinio e Concessione Sale Ordine
Il D.P.S. è l’unico documento in grado di attestare l’adeguamento alla normativa sulla tutela dei dati personali (privacy).
Il Consiglio dei Ministri nella seduta del 27 gennaio 2012 ha approvato il testo del c.d. Decreto Semplificazioni che e` stato pubblicato sulla G.U. 33 del 9.2.2012 (Decreto Legge 9.2.2012 n. 5).
Con l`articolo 45 del D.L. viene soppresso l’obbligo di redigere il “Documento Programmatico sulla Sicurezza” (DPS o DPSS)
Il DPS è un manuale per la pianificazione della sicurezza dei dati in azienda: descrive come si tutelano i dati personali di dipendenti, collaboratori, clienti, utenti, fornitori ecc.
Il Garante ha individuato una figura responsabile per il trattamento dei dati più una serie di punti per i quali l’azienda deve adottare tutte le misure necessarie per l’espletamento della legge.
Lo scopo del D.P.S. è proprio quello di descrivere la situazione attuale con riferimento ai punti stabiliti dal garante.
I tempi di stesura del DPS variano a secondo della dimensione dell’azienda e dalla mole di dati da processare, il documento programmatico richiede una attenta valutazione della situazione aziendale e dei trattamenti effettuati.
Il DPS deve avere data certa e deve essere aggiornato annualmente. Una copia del DPS deve essere custodita presso la sede per essere consultabile e deve essere esibita in caso di controlli.
Il Titolare del trattamento nella logica di una gestione consapevole deve individuare tutte le persone che hanno accesso ai dati ed a ciascuna dice esattamente come si deve comportare. Inoltre deve predisporre le informative da dare a tutti coloro che gli affidano dati in cui spiega le metodiche usate nei trattamenti.
Guida operativa per redigere il Documento programmatico sulla sicurezza (DPS)
SICUREZZA SUL LAVORO – LINEE GUIDA SUGLI OBBLIGHI DEL MEDICO/ODONTOIATRA
Il Medico o l’Odontoiatra è equiparato a Datore di Lavoro qualora nel suo studio operi almeno un collaboratore (es. segretario/a, assistente alla poltrona etc.) o altra figura professionale che presti la sua opera a qualsiasi titolo (addetti alla manutenzione di impianti o sistemi informatici, alle pulizie etc.) perciò è tenuto ad adempiere ad una serie di obblighi inerenti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro in virtù del Testo Unico sulla Sicurezza D.Lgs. 81/08.
Le principali direttive dettate dal Testo Unico sono:
– Messa in sicurezza dei luoghi di lavoro (strutture, impianti e macchinari)
– Valutazione dei rischi
– Informazione e formazione dei collaboratori
Il Medico o l’Odontoiatra può avvalersi della consulenza di ingegneri qualificati in possesso dei requisiti previsti per:
- Nominare il Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) scegliendo tra due opzioni alternative:
a)incaricare un tecnico esterno in possesso di tutti i requisiti, con il vantaggio di delegare a quest’ultimo ogni responsabilità connessa al servizio di prevenzione e protezione;
b)Assumere direttamente l’incarico, previa partecipazione ad un corso specifico presso enti autorizzati, da rinnovare periodicamente nel tempo. - Redigere il Dodumento di Valutazione dei Rischi ove sono opportunatamente descritti i rischi sulla sicurezza e la salute che caratterizzano l’attività lavorativa e le misure di prevenzione e protezione da adottare. In particolare dal 1 gennaio 2011 deve essere oggetto di valutazione anche il rischio di stress correlato.
- Procedere alla formazione e alla nomina dell’addetto/i anticendio e gestione dell’emergenza. Il corso ha una durata di 4 o 8 ore a secondo del livello di rischio incendio rilevato e deve essere tenuto da ingegneri qualificati.
- redigere il documento in cui siano contenute le regole e i comportamenti da seguire in caso di emergenza.
Riassumendo gli adempimenti obbligatori sono:
- Nomina Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione – Dlgs 81 2008 art. 17, comma 1, lett.b
- Redazione Documento Valutazione Rischi – D.Lgs. 81/08 art.28
- Revisione periodica Documento Valutazione Rischi – D.Lgs. 81/08 art.29
- Nomina medico competente se previsto dal Documento di Valutazione dei Rischi – D.Lgs. 81/08 art. 18 comma 1, lett.a
- Nomina addetto/i lotta antincendio, emergenze ed evacuazione – D.Lgs. 81/08 art. 18 comma 1, lett. b
- Fornire ai lavoratori i necessari e idonei Dispositivi di Protezione Individuale – D.Lgs. 81/08 art. 18 comma 1, lett. i
- Formazione periodica su rischi specifici individuati dal Documento Valutazione Rischi – D.Lgs. 81/08 art. 18 comma 1, lett. i
- Dichiarazione di conformità degli impianti (elettrico, termico e speciali) e relative documentazioni di progetti – DM 37_2008
- Messa a terra dell’impianto elettrico e verifica biennale da parte di organismo accreditato DPR 462_2001
Detenzione di sorgenti di radiazioni ionizzanti – art. 22 D.L. 17 marzo 1995 n. 230
2015 – 2017
Dott. Enrico Bartolini (Presidente)
Dott. Alessandro Bonsignore
Dott. Federico Pinacci
Dott. Monica Puttini
Dott. Cristiano Alicino
Dott. Alberto De Micheli
Dott. Alberto Ferrando
Dott. Luigi Ferrannini
Dott.ssa Ilaria Ferrari
Dott.ssa Thea Giacomini
Dott. Valeria Messina
Prof. Giovanni Murialdo
Dott. Luca Nanni
Dott.ssa Alice Perfetti
Dott. Gianni Testino
Elenco Nazionale dei Medici Competenti
Per consultare l’Elenco Nazionale dei Medici Competenti
– in possesso dei titoli e requisiti previsti dall’art. 38 D.L.gs n.81 del 9 aprile
– in possesso del requisito previsto dall’art. 38 d-bis D.L.gs n.81 del 9 aprile 2008
si deve visitare il sito del Ministero della Salute
Sorveglianza sanitaria – Medici competenti: Lettera Circolare del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali recante “Chiarimenti in merito alle modifiche all’articolo 38, comma 1, del d.Lgs. n. 81/08, introdotte dal D.Lgs. n. 106/09
Modalità di trasmissione dell’autocertificazione per inclusione nell’elenco dei Medici Competenti (copia dell’autocertificazione dovrà essere inviata all’Ordine per aggiornare l’elenco) competenti D.LGS 81/2008 pubblicate sul sito del Ministero della Salute.
– modello autocertificazione possesso titoli e requisiti
– modello autocertificazione possesso requisito di cui all’art. 38 d-bis
Comunicazione FNOMCeO – RGP 7622 del 03.07.08
Art 38 D.Lgs 81-2008 – Medico competente
Parere Provvedimento 18.9.2008 – Procedure accertamenti assenza tossicodipendenza – Comunicazione FNOMCeO 23.2.09
Parere Provvedimento 18.9.2008 – Procedure accertamenti assenza tossicodipendenza
D.Lgs. 106.09 Sorveglianza sanitaria titoli e requisiti del medico competente e relativi obblighi – Comunicazione FNOMCeO n. 32 del 24-9-09
Ministero del lavoro, salute e politiche sociali chiarimento in merito a “Sorveglianza sanitaria Medici competenti” art. 38 D.lgs n.81
Delibera recepimento Regolamento di attuazione del DPR 18/4/2006 recante la disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi approvato dal Consiglio nella seduta del 31/7/2008
DELIBERA N. 37 CONT/db del 22/09/2009
Regolamento interno procedura per morosi, applicazione spese di incasso e di apertura istruttoria
Il Consiglio Direttivo dell’Ordine provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Genova nella seduta del 22 Settembre 2009
ECM