Normativa Pubblicitaria Sanitaria

Attenzione: il DPR n. 137 del 7 agosto 2012, all’art. 4 prevede che “è ammessa con ogni mezzo la pubblicità informativa avente ad oggetto l’attività delle professioni regolamentate, le specializzazioni, i titoli posseduti attinenti alla professione, la struttura dello studio professionale e i compensi richiesti per le prestazioni. La pubblicità informativa deve essere funzionale all’oggetto, veritiera e corretta, non deve violare l’obbligo del segreto professionale e non deve essere equivoca, ingannevole o denigratoria”.

Alla luce della norma di cui sopra, le raccomandazioni contenute nelle linee di indirizzo dell’Ordine devono considerarsi valide ed efficaci limitatamente al contenuto del messaggio pubblicitario.

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