{"id":244,"date":"2015-02-20T18:06:10","date_gmt":"2015-02-20T17:06:10","guid":{"rendered":"https:\/\/ww2.omceoge.it\/?page_id=244"},"modified":"2017-04-13T11:22:36","modified_gmt":"2017-04-13T09:22:36","slug":"244-tariffario","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.omceoge.it\/home9\/item\/244-tariffario\/","title":{"rendered":"Tariffario"},"content":{"rendered":"<div id=\"articlewrap\">\n<p style=\"text-align: justify;\">In materia di ONORARIO PROFESSIONALE vige il principio generale secondo cui &laquo;in ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all&rsquo;importanza dell&rsquo;opera e al decoro della professione &raquo;.<\/p>\n<div class=\"pane\" style=\"display: block; text-align: justify;\">\n<p>Art.2233 c.c. &#8211; Compenso &#8211; Il compenso, se non &egrave; convenuto dalle parti e non pu&ograve; essere determinato secondo le tariffe o gli usi, &egrave; determinato dal giudice, sentito il parere dell&#8217;associazione professionale a cui il professionista appartiene. <br \/>In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all&#8217;importanza dell&#8217;opera e al decoro della professione. <br \/>Gli avvocati, i procuratori e i patrocinatori non possono, neppure per interposta persona, stipulare con i loro clienti alcun patto relativo ai beni che formano oggetto delle controversie affidate al loro patrocinio, sotto pena di nullit&agrave; e dei danni.<\/p>\n<\/div>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il Giudice quindi, ascoltata la relazione del Ordine di appartenenza del professionista, esprime, su richiesta dell&rsquo;interessato, il cosiddetto <a data-post-title=\"Tariffario\" data-context=\"list\" href=\"\/moduli\/Modulo%20Parcelle.pdf\" target=\"_blank\">PARERE DI CONGRUITA&rsquo;<\/a>.<br \/>Nel caso dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, la determinazione degli onorari era effettuata sulla base di apposita tariffa e con l&rsquo;osservanza di una dettagliata disciplina che, a differenza di quanto avviene per la generalit&agrave; delle professioni, veniva stabilita direttamente dalla legge.<\/p>\n<p>La c.d. Legge tariffaria, n.244 del 21 febbraio 1963, stabiliva anzitutto che la tariffa minima nazionale &ndash; determinata con decreto del Presidente della Repubblica, a cura del Ministro della Sanit&agrave;, sentito il parere della FNOMCeO, con possibilit&agrave; di revisione ogni cinque anni &ndash; dovesse fissare l&rsquo;onorario in relazione all&#8217;importanza e delicatezza della prestazione. Agli Ordini provinciali era attribuita la potest&agrave; di aumentare (o diminuire), entro il limite massimo del 30%, la tariffa nazionale in rapporto alla particolare situazione locale, sottoponendo la relativa delibera del Consiglio Direttivo all&rsquo;approvazione del Medico provinciale (art.7). Con la soppressione di tale Organo periferico del Ministero della Sanit&agrave;, a seguito della riforma sanitaria del 1978, la norma, di fatto, non ha pi&ugrave; avuto applicazione ed &egrave; tuttora incerta la sua operativit&agrave;.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Dal 2006, invece, il tariffario minimo nazionale delle prestazioni mediche, cos&igrave; come tutti i tariffari minimi di categoria,&nbsp; &egrave; stato abolito con l&#8217;art.2, lett. A, della Legge 4\/8\/2006 n.248, di conversione del DL 4\/7\/2006 n.223 (c.d. legge Bersani)<\/strong>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Resta sottinteso che il medico &egrave; tenuto a far conoscere al cittadino il suo onorario che va accettato preventivamente e, se possibile, sottoscritto da entrambi. I compensi per le prestazioni medico-chirurgiche non possono essere subordinati ai risultati delle prestazioni medesime.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a data-post-title=\"Tariffario\" data-context=\"list\" href=\"\/moduli\/TariffarioMminimoNazionaleD.P.R.17febbraio1992.pdf\" target=\"_self\"><span style=\"text-decoration: underline;\"><span style=\"color: #0066cc;\">Tariffario<\/span><\/span><\/a><\/p>\n<\/div>\n<hr class=\"readMore\">\n<hr style=\"display:none\">\n<div class=\"allegati_pdf\"><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<div id=\"articlewrap\">\n<p style=\"text-align: justify;\">In materia di ONORARIO PROFESSIONALE vige il principio generale secondo cui &laquo;in ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all&rsquo;importanza dell&rsquo;opera e al decoro della professione &raquo;.<\/p>\n<div class=\"pane\" style=\"display: block; text-align: justify;\">\n<p>Art.2233 c.c. &#8211; Compenso &#8211; Il compenso, se non &egrave; convenuto dalle parti e non pu&ograve; essere determinato secondo le tariffe o gli usi, &egrave; determinato dal giudice, sentito il parere dell&#8217;associazione professionale a cui il professionista appartiene. <br \/>In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all&#8217;importanza dell&#8217;opera e al decoro della professione. <br \/>Gli avvocati, i procuratori e i patrocinatori non possono, neppure per interposta persona, stipulare con i loro clienti alcun patto relativo ai beni che formano oggetto delle controversie affidate al loro patrocinio, sotto pena di nullit&agrave; e dei danni.<\/p>\n<\/div>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il Giudice quindi, ascoltata la relazione del Ordine di appartenenza del professionista, esprime, su richiesta dell&rsquo;interessato, il cosiddetto <a href=\"\/moduli\/Modulo%20Parcelle.pdf\" target=\"_blank\">PARERE DI CONGRUITA&rsquo;<\/a>.<br \/>Nel caso dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, la determinazione degli onorari era effettuata sulla base di apposita tariffa e con l&rsquo;osservanza di una dettagliata disciplina che, a differenza di quanto avviene per la generalit&agrave; delle professioni, veniva stabilita direttamente dalla legge.<\/p>\n<p>La c.d. Legge tariffaria, n.244 del 21 febbraio 1963, stabiliva anzitutto che la tariffa minima nazionale &ndash; determinata con decreto del Presidente della Repubblica, a cura del Ministro della Sanit&agrave;, sentito il parere della FNOMCeO, con possibilit&agrave; di revisione ogni cinque anni &ndash; dovesse fissare l&rsquo;onorario in relazione all&#8217;importanza e delicatezza della prestazione. Agli Ordini provinciali era attribuita la potest&agrave; di aumentare (o diminuire), entro il limite massimo del 30%, la tariffa nazionale in rapporto alla particolare situazione locale, sottoponendo la relativa delibera del Consiglio Direttivo all&rsquo;approvazione del Medico provinciale (art.7). Con la soppressione di tale Organo periferico del Ministero della Sanit&agrave;, a seguito della riforma sanitaria del 1978, la norma, di fatto, non ha pi&ugrave; avuto applicazione ed &egrave; tuttora incerta la sua operativit&agrave;.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Dal 2006, invece, il tariffario minimo nazionale delle prestazioni mediche, cos&igrave; come tutti i tariffari minimi di categoria,&nbsp; &egrave; stato abolito con l&#8217;art.2, lett. A, della Legge 4\/8\/2006 n.248, di conversione del DL 4\/7\/2006 n.223 (c.d. legge Bersani)<\/strong>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Resta sottinteso che il medico &egrave; tenuto a far conoscere al cittadino il suo onorario che va accettato preventivamente e, se possibile, sottoscritto da entrambi. I compensi per le prestazioni medico-chirurgiche non possono essere subordinati ai risultati delle prestazioni medesime.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"\/moduli\/TariffarioMminimoNazionaleD.P.R.17febbraio1992.pdf\" target=\"_self\"><span style=\"text-decoration: underline;\"><span style=\"color: #0066cc;\">Tariffario<\/span><\/span><\/a><\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"author":168,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[26],"tags":[],"class_list":["post-244","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-istituzionale"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.omceoge.it\/home9\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/244","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.omceoge.it\/home9\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.omceoge.it\/home9\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.omceoge.it\/home9\/wp-json\/wp\/v2\/users\/168"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.omceoge.it\/home9\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=244"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.omceoge.it\/home9\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/244\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.omceoge.it\/home9\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=244"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.omceoge.it\/home9\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=244"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.omceoge.it\/home9\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=244"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}