{"id":1770,"date":"2011-04-06T06:52:32","date_gmt":"2011-04-06T04:52:32","guid":{"rendered":"https:\/\/ww2.omceoge.it\/?page_id=1770"},"modified":"2026-03-04T10:09:23","modified_gmt":"2026-03-04T09:09:23","slug":"1770-tariffario","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.omceoge.it\/home9\/item\/1770-tariffario\/","title":{"rendered":"Tariffario"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\">In materia di ONORARIO PROFESSIONALE vige il principio generale secondo cui \u00abin ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all\u2019importanza dell\u2019opera e al decoro della professione \u00bb.<\/p>\n<div class=\"pane\" style=\"display: block; text-align: justify;\">\n<p>Art.2233 c.c. &#8211; Compenso &#8211; Il compenso, se non \u00e8 convenuto dalle parti e non pu\u00f2 essere determinato secondo le tariffe o gli usi, \u00e8 determinato dal giudice, sentito il parere dell&#8217;associazione professionale a cui il professionista appartiene.<br \/>\nIn ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all&#8217;importanza dell&#8217;opera e al decoro della professione.<br \/>\nGli avvocati, i procuratori e i patrocinatori non possono, neppure per interposta persona, stipulare con i loro clienti alcun patto relativo ai beni che formano oggetto delle controversie affidate al loro patrocinio, sotto pena di nullit\u00e0 e dei danni.<\/p>\n<\/div>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il Giudice quindi, ascoltata la relazione del Ordine di appartenenza del professionista, esprime, su richiesta dell\u2019interessato, il cosiddetto <a data-post-title=\"Tariffario\" data-context=\"list\" href=\"\/moduli\/Modulo%20Parcelle.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">PARERE DI CONGRUITA\u2019<\/a>.<br \/>\nNel caso dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, la determinazione degli onorari era effettuata sulla base di apposita tariffa e con l\u2019osservanza di una dettagliata disciplina che, a differenza di quanto avviene per la generalit\u00e0 delle professioni, veniva stabilita direttamente dalla legge.<\/p>\n<p>La c.d. Legge tariffaria, n.244 del 21 febbraio 1963, stabiliva anzitutto che la tariffa minima nazionale \u2013 determinata con decreto del Presidente della Repubblica, a cura del Ministro della Sanit\u00e0, sentito il parere della FNOMCeO, con possibilit\u00e0 di revisione ogni cinque anni \u2013 dovesse fissare l\u2019onorario in relazione all&#8217;importanza e delicatezza della prestazione. Agli Ordini provinciali era attribuita la potest\u00e0 di aumentare (o diminuire), entro il limite massimo del 30%, la tariffa nazionale in rapporto alla particolare situazione locale, sottoponendo la relativa delibera del Consiglio Direttivo all\u2019approvazione del Medico provinciale (art.7). Con la soppressione di tale Organo periferico del Ministero della Sanit\u00e0, a seguito della riforma sanitaria del 1978, la norma, di fatto, non ha pi\u00f9 avuto applicazione ed \u00e8 tuttora incerta la sua operativit\u00e0.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Dal 2006, invece, il tariffario minimo nazionale delle prestazioni mediche, cos\u00ec come tutti i tariffari minimi di categoria,\u00a0 \u00e8 stato abolito con l&#8217;art.2, lett. A, della Legge 4\/8\/2006 n.248, di conversione del DL 4\/7\/2006 n.223 (c.d. legge Bersani).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Resta sottinteso che il medico \u00e8 tenuto a far conoscere al cittadino il suo onorario che va accettato preventivamente e, se possibile, sottoscritto da entrambi. I compensi per le prestazioni medico-chirurgiche non possono essere subordinati ai risultati delle prestazioni medesime.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a data-post-title=\"Tariffario\" data-context=\"list\" href=\"\/moduli\/TariffarioMminimoNazionaleD.P.R.17febbraio1992.pdf\" target=\"_self\"><span style=\"text-decoration: underline;\"><span style=\"color: #0066cc;\">Tariffario<\/span><\/span><\/a><\/p>\n<hr class=\"readMore\" \/>\n<div class=\"allegati_pdf\"><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\">In materia di ONORARIO PROFESSIONALE vige il principio generale secondo cui \u00abin ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all\u2019importanza dell\u2019opera e al decoro della professione \u00bb.<\/p>\n<div style=\"display: block; text-align: justify;\" class=\"pane\">\n<p>Art.2233 c.c. &#8211; Compenso &#8211; Il compenso, se non \u00e8 convenuto dalle parti e non pu\u00f2 essere determinato secondo le tariffe o gli usi, \u00e8 determinato dal giudice, sentito il parere dell&#8217;associazione professionale a cui il professionista appartiene. <br \/>In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all&#8217;importanza dell&#8217;opera e al decoro della professione. <br \/>Gli avvocati, i procuratori e i patrocinatori non possono, neppure per interposta persona, stipulare con i loro clienti alcun patto relativo ai beni che formano oggetto delle controversie affidate al loro patrocinio, sotto pena di nullit\u00e0 e dei danni.<\/p>\n<\/div>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il Giudice quindi, ascoltata la relazione del Ordine di appartenenza del professionista, esprime, su richiesta dell\u2019interessato, il cosiddetto <a href=\"\/moduli\/Modulo%20Parcelle.pdf\" target=\"_blank\">PARERE DI CONGRUITA\u2019<\/a>.<br \/>Nel caso dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, la determinazione degli onorari era effettuata sulla base di apposita tariffa e con l\u2019osservanza di una dettagliata disciplina che, a differenza di quanto avviene per la generalit\u00e0 delle professioni, veniva stabilita direttamente dalla legge.<\/p>\n<p>La c.d. Legge tariffaria, n.244 del 21 febbraio 1963, stabiliva anzitutto che la tariffa minima nazionale \u2013 determinata con decreto del Presidente della Repubblica, a cura del Ministro della Sanit\u00e0, sentito il parere della FNOMCeO, con possibilit\u00e0 di revisione ogni cinque anni \u2013 dovesse fissare l\u2019onorario in relazione all&#8217;importanza e delicatezza della prestazione. Agli Ordini provinciali era attribuita la potest\u00e0 di aumentare (o diminuire), entro il limite massimo del 30%, la tariffa nazionale in rapporto alla particolare situazione locale, sottoponendo la relativa delibera del Consiglio Direttivo all\u2019approvazione del Medico provinciale (art.7). Con la soppressione di tale Organo periferico del Ministero della Sanit\u00e0, a seguito della riforma sanitaria del 1978, la norma, di fatto, non ha pi\u00f9 avuto applicazione ed \u00e8 tuttora incerta la sua operativit\u00e0.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Dal 2006, invece, il tariffario minimo nazionale delle prestazioni mediche, cos\u00ec come tutti i tariffari minimi di categoria,\u00a0 \u00e8 stato abolito con l&#8217;art.2, lett. A, della Legge 4\/8\/2006 n.248, di conversione del DL 4\/7\/2006 n.223 (c.d. legge Bersani).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Resta sottinteso che il medico \u00e8 tenuto a far conoscere al cittadino il suo onorario che va accettato preventivamente e, se possibile, sottoscritto da entrambi. I compensi per le prestazioni medico-chirurgiche non possono essere subordinati ai risultati delle prestazioni medesime.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"\/moduli\/TariffarioMminimoNazionaleD.P.R.17febbraio1992.pdf\" target=\"_self\"><span style=\"text-decoration: underline;\"><span style=\"color: #0066cc;\">Tariffario<\/span><\/span><\/a><\/p>\n","protected":false},"author":168,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[26],"tags":[],"class_list":["post-1770","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-istituzionale"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.omceoge.it\/home9\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1770","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.omceoge.it\/home9\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.omceoge.it\/home9\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.omceoge.it\/home9\/wp-json\/wp\/v2\/users\/168"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.omceoge.it\/home9\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1770"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.omceoge.it\/home9\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1770\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.omceoge.it\/home9\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1770"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.omceoge.it\/home9\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1770"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.omceoge.it\/home9\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1770"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}