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Decalogo Comportamento Deontologico

“DECALOGO PER MIGLIORARE IL COMPORTAMENTO DEONTOLOGICO TRA COLLEGHI IN MERITO A RICHIESTE E PRESCRIZIONI”
approvato dal Consiglio dell'Ordine nella seduta del 22 settembre 2009 e nella seduta della FROMCeOL nella seduta del 7 ottobre 2009

“DECALOGO PER MIGLIORARE IL COMPORTAMENTO DEONTOLOGICO TRA COLLEGHI IN MERITO A RICHIESTE E PRESCRIZIONI” - approvato dal Consiglio dell'Ordine nella seduta del 22 settembre 2009 e nella seduta della FROMCeOL nella seduta del 7 ottobre 2009

  1. Il Medico di Medicina Generale o il Pediatra di Libera scelta sulla richiesta di prestazioni specialistiche (prima visita, indagine diagnostica) riporta il quesito diagnostico. Tale indicazione è indispensabile per la continuità di diagnosi e cura fra Medicina generale e specialistica ed è necessaria per una corretta indicazione ed interpretazione delle indagini di laboratorio e strumentali da parte dello specialista, migliorando la qualità e l’efficacia dell’assistenza.
  2. Il Medico specialista, al termine di una visita, qualora ritenga necessari ulteriori approfondimenti diagnostici, prescrive direttamente le richieste di prestazioni sul ricettario del servizio sanitario nazionale (SSN). Tale adempimento, oltre a consentire il completamento dell’iter diagnostico, evita all’assistito di doversi recare dal Medico di Famiglia (MMG e PLS) per la semplice trascrizione. Al termine del completamento diagnostico lo specialista provvederà a comunicare al paziente ed al Medico di famiglia le conclusioni diagnostiche ed il consiglio terapeutico.
  3. L’indicazione della “urgenza” o della “urgenza breve o differibile” o delle “classi di priorità RAO” (ove previste) sulle richieste di visite e/o accertamenti sanitari, da parte dei Medici o Pediatri di Famiglia, deve tenere conto esclusivamente di valutazioni cliniche compiute dal Medico Curante che se ne assume la responsabilità. Tale indicazione non deve essere utilizzata per la soluzione di problemi di carattere amministrativo e/o organizzativo.
  4. Il Medico di Medicina Generale o il Pediatra di Libera scelta è tenuto ad allegare alle proprie richieste di ricovero ordinario (e a quelle urgenti quando è possibile e/o quando è richiesto), la “scheda di accesso in Ospedale” sulla quale riportare le informazioni più adeguate per facilitare l’assistenza al cittadino da parte dei Medici Ospedalieri.
  5. Il Medico Specialista, all’atto della dimissione ospedaliera, provvede ad attivare le prenotazioni per le ulteriori indagini necessarie al completamento dell’iter diagnostico entro un mese dalle dimissioni; tali prestazioni non necessitano di richiesta su ricettario nazionale. In caso di accertamenti consigliati oltre il mese dalle dimissioni  prescrive direttamente le prestazioni sul ricettario SSN. Tale adempimento permette all’assistito di accedere rapidamente alla prenotazione delle prestazioni ed evita l’ulteriore ricorso al Medico di Medicina Generale o Pediatra di Libera Scelta per la semplice trascrizione.
  6. Il Medico Specialista, a conclusione di una visita ambulatoriale o all’atto della dimissione, provvede, qualora l’assistito non ne sia già in possesso e ne abbia diritto secondo le norme, a fornire la documentazione per l’esenzione ticket per patologia. Il rilascio dell’esenzione avviene a cura degli sportelli della ASL. Il cittadino potrà così recarsi dal Medico di Famiglia (MMG o PLS) con il tesserino di esenzione già rilasciato.
  7. La struttura ospedaliera, all’atto della dimissione, garantisce all’assistito la fornitura di farmaci in modo da consentire al cittadino di potersi recare in tempi successivi, senza disagi, dal proprio Medico di Famiglia per la continuazione della cura.
  8. Il Medico di Pronto Soccorso e/o lo Specialista provvede al rilascio o alla prescrizione diretta a favore dell’assistito, sul ricettario SSN, solo dei nuovi farmaci ritenuti necessari in relazione alla prestazione effettuata. Per la prescrizione di farmaci già utilizzati, la cui somministrazione può essere differita, i pazienti devono essere invitati a rivolgersi al proprio Medico di Famiglia.
  9. Le Strutture Ospedaliere Regionali, in accordo con le norme vigenti, devono fornire tutti i presidi sanitari necessari all’assistito durante la degenza. In particolare, per i farmaci da utilizzare nel corso del ricovero, non può essere richiesta alcuna prescrizione al Medico di Famiglia.
  10. Tutti i Medici sono tenuti a compilare con la massima leggibilità i referti, le cartelle, le lettere di dimissione ed ogni altra documentazione sanitaria, utilizzando mezzi di scrittura o attenendosi ad  una grafia inequivocabile. Nei suggerimenti terapeutici deve essere posta ogni cura al rispetto puntuale delle indicazioni d’uso dei farmaci e delle note AIFA.
Ultima modifica il Martedì, 30 Maggio 2017 17:23